• .

Legge: il porto d’armi è un diritto del cittadino, o una deroga al divieto di portare armi?

Tempo di lettura
4 minuti
Letto finora

Legge: il porto d’armi è un diritto del cittadino, o una deroga al divieto di portare armi?

Postato in:

ARMI e LEGGE / L'idea di poter andare in giro trasportando, ma anche portando armi è una cosa che piace a qualunque appassionato, ed è perfino abbastanza ovvio. Ma sulla base di cosa può capitare di vedersi rifiutata la richiesta di una "licenza" di porto d'armi?

Legge: il porto d’armi è un diritto del cittadino, o una deroga al divieto di portare armi?

La questione di cui si tratta, già nel titolo vuole essere una provocazione ed un chiarimento univoco verso l'utilizzo, spesso soltanto propagandistico, di un preteso diritto al “porto d'armi”. Qui nessuno mette in discussione il "diritto alla legittima difesa" o il diritto ad ottenere una licenza che ci permetta di trasportare armi per poter praticare il nostro sport preferito.

Con questo articolo intendiamo piuttosto chiarire - a beneficio di tutti – se il porto d’armi (inteso come “l’andare armati”) sia un diritto oppure no, non sulla base di teorie personali su cosa sarebbe giusto o meno, ma rispetto al “diritto” inteso come “normativa vigente in Italia”, sulla base della quale può capitare che la richiesta di una licenza di porto d'armi possa essere rifiutata, oppure ritirata.

Si parta dal presupposto che il nostro ordinamento prevede norme che esplicitamente vietano il porto delle armi, in particolare l'art. 699 c.p. che così recita:

Chiunque, senza la licenza della autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi.
Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza.
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti, è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate
.”

Già da questo articolo del codice penale emerge chiaramente che vi è un generale divieto al “porto dell'arma”.

Legge: il porto d’armi è un diritto del cittadino, o una deroga al divieto di portare armi?

Vediamo allora quale sia il senso della “Licenza dell’Autorità” che consente di superare, ed in che modo, il divieto generale di portare armi.

In primo luogo, è opportuno spiegare che la nostra normativa prevede differenti tipi di licenze dell'Autorità in materia di armi, ma soltanto alcune di esse, in particolare solo 3, abilitano all'effettivo “porto” dell'arma, le altre licenze abilitano sostanzialmente al “trasporto” dell'arma.

Le licenze che abilitano al “porto” da parte del privato sono le cosiddette licenze per difesa personale: quella di porto di arma corta per difesa personale, quella di arma lunga per difesa personale e quella di bastone animato per difesa personale.

 


La norma di riferimento è l'Art. 42 del TULPS che, nella parte che interessa, così prescrive: “Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.


 

Legge: il porto d’armi è un diritto del cittadino, o una deroga al divieto di portare armi?

L'Art. 42 del TULPS introduce in maniera chiara il concetto di “caso di dimostrato bisogno”; ebbene, già questa frase fa ben comprendere, anche al non esperto in materie giuridiche, che vi, è da parte del privato che ne faccia richiesta, la necessità di dimostrare di avere oggettivamente bisogno di essere armato e che, di conseguenza, la Pubblica Amministrazione avrà, in via generale, il potere discrezionale di valutare se effettivamente questo bisogno, da parte del privato cittadino vi sia e sia tale da consentire il rilascio della richiesta licenza che autorizza il porto dell'arma.

Il termine il Prefetto o il Questore “ha facoltà” indica chiaramente l'esistenza di un potere discrezionale in capo alla Pubblica Amministrazione di concedere, o meno, la richiesta licenza.

Corollario diretto di quanto sopra è che non esiste un diritto ad essere armati, ma che l'essere titolari di una licenza di porto d'armi è esclusivamente una deroga al divieto di andare armati tassativamente previsto dalla vigente normativa.

Ad ulteriore chiarimento, segnaliamo che tutte le pronunce dei TAR e del Consiglio di Stato partono dal presupposto che “il porto d’armi non è un diritto assoluto, ma una eccezione al divieto generale di portare armi, che può̀ divenire operante solo nei confronti di quelle persone che ne facciano richiesta e per le quali esista la perfetta e completa sicurezza del buon uso delle armi stesse.” (Tar Lombardia Ord. 280/2016)

A questo principio generale esiste tuttavia un’eccezione, rappresentata dall’Art. 73 del Regolamento del TULPS, il quale riconosce, a determinate categorie di soggetti, il diritto di andare armati per difesa personale, in relazione alla qualifica pubblica rivestita in via permanente.

Questo diritto di armarsi senza dover richiedere alcuna licenza è previsto per il Capo della Polizia, i Prefetti e Vice Prefetti, gli ufficiali di P.S. (lo sono solo gli ufficiali dei Carabinieri ed i funzionari di Polizia), i magistrati (di ogni ordine e grado) e gli Ispettori Provinciali Amministrativi (qualifica giuridica oggi non più presente nell’ordinamento statale, ma che si ritiene sia oggi sostituita dagli Ispettori del Lavoro).

Costoro possono portare per difesa le armi comuni regolarmente detenute (ma sono esonerati anche dall’obbligo di farne denuncia), quindi, sia lunghe che corte.

Sono numerose ed univoche, nonché anche più recenti di quella sopra citata, le pronunce di TAR e Consiglio di Stato che tornano sul tema del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione ribadendone la piena effettività, seppur si segnalano alcune pronunce che effettuano delle censure all'operato della P.A. e dei doverosi distinguo in relazione all'obbligo di adeguata motivazione nel caso di rifiuto di rinnovo ai soggetti già titolari di licenza di porto d'armi se non supportata da idonei ed oggettivi elementi valutativi (fra le molte, vedi anche la Sentenza del Consiglio di Stato, III Sezione, n.2998/2016).

Ad esempio, il Consiglio di Stato, III Sezione, con Sentenza n. 4055/2018, ha stabilito che non è da mettere in discussione il “potere dell’amministrazione di mutare orientamento in ordine all’autorizzazione al porto d’armi per difesa personale (ma questa ha) soltanto l’obbligo di farlo con adeguata motivazione, specie allorché detto permesso è risalente nel tempo”.

Legge: il porto d’armi è un diritto del cittadino, o una deroga al divieto di portare armi?

Su queste basi è stato annullato il rifiuto di rinnovo ad un titolare di licenza da oltre 40 anni che si era visto non concedere il rinnovo senza alcuna motivazione specifica, tranne una di carattere generico in cui si faceva riferimento a “non meglio precisate direttive del Ministero dell’Interno”.

Similare, in tal senso, sull'obbligo di una adeguata valutazione e motivazione, anche l'altra pronuncia del Consiglio di Stato - Sezione III - del 23.5.2017, la n.2410/2017, in cui il Prefetto aveva rifiutato la licenza di porto d'armi al richiedente perché non si ravvisavano esigenze di andare armato, nonostante in apposita nota la Questura aveva, invece, ravvisato la concretezza dei pericoli e, pertanto, l'effettiva esigenza del cittadino di essere armato.

Si vuole concludere e si spera di aver fugato ogni dubbio sulla giusta risposta al titolo provocazione di questo scritto, con quanto, già nel dicembre 1993, statuiva la Corte Costituzionale Sent. 16 dicembre 1993, n. 440, § 7, conforme alla precedente sentenza n. 24 del 1981): il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi “costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975”; «il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi».

Quanto sopra statuito dalla Corte Costituzionale non è ad oggi cambiato. Di conseguenza, si mediti prima di affermare che vi sia un diritto di avere il “porto d'armi”: chi lo fa, afferma una cosa errata.

Template 10 - ARMI e LEGGE: TitoloArticolo