Armi A8: nuova circolare del Ministero dell'Interno e dubbi interpretativi
Dietro sollecitazione del Banco Nazionale di Prova il Ministero dell’Interno ha emanato una nuova circolare, ritenendo necessario tornare sull’argomento delle nuove classificazioni delle armi comuni introdotte dal D. Lgs. 104/2018, con il quale l’Italia ha recepito la Direttiva CE 853/2017
L’Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza è la Direzione Centrale a cui compete la materia e che ha materialmente predisposto la circolare del 6 maggio 2019, firmata poi dal Prefetto Stefano Gambacurta, attuale Direttore dell’Ufficio stesso.
Correttamente, l’organo tecnico di Gardone Val Trompia ha rilevato come nel testo normativo che definisce le armi della categoria A8, fosse riscontrabile una evidente contraddizione tecnica con quanto in seguito precisato dallo stesso Ufficio Centrale del Dipartimento della P.S. nella circolare esplicativa del D. Lgs. 104/2018: nel testo novellato dell’Allegato I della Direttiva 477/91Ce, alla voce A8 si parla esclusivamente di armi lunghe, anche se poi si richiama una caratteristica tecnica, ovvero quella della “imbracciabilità” dell’arma, che proprio la citata Direttiva dell’U.E. aveva superato, stabilendo che fossero armi lunghe solo quelle la cui canna abbia lunghezza superiore ai 30 cm e la cui lunghezza complessiva sia superiore ai 60 cm.
Nella circolare ministeriale del 12.09.2018, invece, si parla generalmente di armi semiautomatiche - senza specificare se lunghe o corte - ma comunque destinate ad essere imbracciate.
Caratteristica saliente delle armi della Categoria A8 è quella relativa al calcio, che è di tipo ribaltabile o amovibile, la cui chiusura o rimozione non pregiudica il normale funzionamento dell’arma (come potrebbe, invece, avvenire in alcuni fucili semiautomatici nei quali la molla di recupero dell’otturatore è alloggiata all’interno del calcio) e che, in tale condizione, arrivano ad una misura complessiva inferiore ai 60 cm.
Il dubbio sorto al BNP, per il quale è stato richiesto l’autorevole parere del Ministero, riguarda proprio il calcio di queste armi, ovvero se la loro lunghezza complessiva vada misurata con il calcio aperto o chiuso. Non si tratta di una questione di “Lana caprina”, poiché le diverse possibilità di misurazione comportano conseguenze rilevanti.
Infatti, se l’arma dovesse essere misurata a calcio chiuso (come accadeva ai tempi del Catalogo Nazionale, dove infatti, se ben ricordate, sulle caratteristiche di tali armi veniva indicata la lunghezza minima, proprio perché rilevata a calcio non esteso) e così risultasse inferiore ai 60 cm indicati dalla Direttiva, non si potrebbe più parlare di arma lunga, bensì di arma corta e, come tale, da classificare nella categoria B, non soggetta alle particolari restrizioni previste invece per la A8.
Sulla questione tecnica, il Ministero ha ritenuto di non potersi pronunciare, ritenendo opportuno interessare della questione il DG Market, organo tecnico della Commissione Europea che segue da vicino tutte le questioni inerenti alle armi.
Il parere reso dal predetto organo è stato nel senso che, per poter essere annoverata A8, l’arma debba avere una canna superiore ai 30 cm ed una lunghezza complessiva, misurata a calcio esteso, superiore ai 60 cm, che scenda però sotto questa soglia una volta chiuso o rimosso il calcio.
Non vi è dubbio circa la linea interpretativa adottata dall’organo tecnico comunitario, ma né il parere in questione, né, tanto meno la circolare che lo illustra, chiariscono un altro aspetto altrettanto problematico e, solo marginalmente, evidenziato nel quesito del BNP: come vanno classificate tutte quelle armi semiautomatiche che, seppur destinate ad essere imbracciate, abbiano però una canna inferiore ai 30 cm o una lunghezza complessiva, a calcio aperto, inferiore ai 60 cm?
In questa ipotesi l’arma sarebbe corta, ma come tale, seppur imbracciabile, non potrebbe essere classificata tra quelle A8, proprio perché questa categoria è riservata alle sole lunghe.
Pertanto, un’arma semiautomatica che usa calibri da carabina, che può essere usata imbracciandola, ma è corta, andrebbe classificata come A7, laddove abbia caricatori capaci di contenere più di 21 cartucce, o tra le B5.
È evidente come ciò rappresenti una chiara lacuna normativa, poiché, se lo scopo della Direttiva era quello di garantire un maggiore controllo per quelle armi considerate più pericolose per via della loro elevata potenza di fuoco unita ad una particolare occultabilità, le armi che sopra abbiamo descritto eluderebbero le restrizioni introdotte dalla Direttiva 853/2017.
Alla luce di quanto indicato nella circolare che vi stiamo illustrando, si potrà verificare il caso in cui, il possessore di un’arma di tipologia M4 con canna da 34 cm si vedrà costretto a metterla in collezione, mentre quello che dovesse avere un’arma analoga ma con canna inferiore ai 30 cm, se la potrà tranquillamente portare in poligono, in quanto rientrante tra le A7.
Vi ricordiamo che, come espressamente disposto in una circolare del Ministero dell’Interno del 20.06.2011, ai fini della determinazione della lunghezza della canna, si deve considerare il solo tubo a pareti resistenti deputato a contenere l’espansione dei gas; esso va misurato dalla faccia dell’otturatore in chiusura, alla fine del principio di rigatura sul vivo di volata. Non costituiscono la canna, quindi, gli accessori eventualmente presenti in volata, quali freni di bocca, compensatori o spegni fiamma, benché fissati alla canna in maniera inamovibile.
Qualcosa ci dice che la questione non si è chiusa con questa circolare e che il Dipartimento della P.S. sarà costretto a tornare sull’argomento, e con esso anche il DG Market.
In conclusione...
Oltre a un Saiga in 9mm, su questa pagina vedete una B&T P26, una Scorpion EVO di CZ e un M4 Commando con canna da 12 pollici. Nelle menti dei disarmisti che hanno "partorito" la categoria A8, essa doveva comprendere armi di questo tipo. Ma poiché – come l'intera direttiva europea sulle armi del 2017 – essa ha avuto origini di carattere politico e non tecnico, senza coinvolgimento da parte di autentici esperti, nessuna delle tre è un'arma di categoria A8, perché il rapporto tra lunghezza totale e lunghezza di canna non vi rientra. E questo è stato ammesso dalla Commissione Europea stessa, con il parere reso al Ministero dell'Interno.
Come noi tutti ben sappiamo, la categoria A8 di fatto non esiste (e non può esistere!) perché come sempre le leggi disarmiste sono scritte da persone che di armi non sanno nulla, perché le odiano a prescindere.
Ma d’altra parte, se fossero persone "esperte di armi", non sarebbero disarmiste...