Decreto Sicurezza e coltelli: nessuna sicurezza, tanto caos
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 23 del 24 febbraio 2026, che contiene disposizioni inutilmente restrittive in materia di coltelli: ecco cosa cambia e quali sono le conseguenze per i cittadini.
Nella scena finale del film Lucy (2014) il regista Luc Besson fa dire alla protagonista
“l’ignoranza porta il caos, non la conoscenza”.
Nella più assoluta assenza di “conoscenza dello stato reale delle cose”, l’Articolo 1 del Decreto-Legge n. 23 del 24 febbraio 2026 (il cosiddetto Decreto Sicurezza) vengono introdotte modifiche significative alla legge 110/75, e specificamente all’art. 4 e 4bis, che trattano di coltelli.
Introdotte per pura ignoranza delle cose, queste modifiche porteranno solo caos, e nessuna sicurezza reale per i cittadini. Perché chi introduce “inutili divieti” nel nome di una presunta maggior sicurezza per i cittadini ignora un fatto vecchio quanto la storia dell’umanità: ovvero, che le leggi, i delinquenti, non le rispettano. Di conseguenza, certi divieti impattano negativamente solo ed esclusivamente sui diritti dei cittadini onesti, non sulla capacità o volontà di delinquere della gente pericolosa.
NDR: ed è anche una tremenda idiozia quella di introdurre simili divieti solo per poter mettere a disposizione dei giudici qualche capo di imputazione in più a carico di chi commette i reati. Chi vuole uccidere lo farà con qualsiasi strumento disponibile, e i morti o i feriti non si salveranno perché la legge vietava di usare questo o quello strumento. Come qualsiasi altro strumento, i coltelli diventano armi solo nelle mani dei delinquenti, e questa nuove disposizioni saranno utili a prevenire solo lo 0,1% dei casi di utilizzo criminale. Ma ne proibiranno il 100% degli usi legittimi da parte di persone oneste.
Ecco il testo relativo alla parte in questione, preso direttamente dalla Gazzetta Ufficiale:
ART. 1
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere
1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
A) all'articolo 4, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell'articolo 4-bis. Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla.
In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;
B) all'articolo 4-bis:
1) al comma 1, dopo la parola «licenza» sono aggiunte le seguenti: «, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.», conseguentemente la rubrica dell'articolo 4-bis è sostituita con la seguente:» (Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio)»;
2) al comma 2, la parola «d'arma» è soppressa;
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie.
2-ter. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1.».
C) dopo l'articolo 4-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-ter (Sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto).
1. Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis è commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.
2. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.
Art. 4-quater (Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere).
1. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.
2. Ai fini dell'osservanza del divieto, chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, vende gli strumenti di cui al primo comma, ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne i casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.
3. Ai medesimi fini, i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti anzidetti adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell'acquisto.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta implementazione dei sistemi di verifica di cui al comma 3 e, in caso di inadempimento, procede, anche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, alla contestazione della violazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 3, diffidandoli contestualmente a conformarsi entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità garante adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 3, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida.
5. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nella vendita non commerciale o nella cessione tra privati.
6. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei casi di cui al comma 2, può essere disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni.
7. Nell'ipotesi di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo tra quindici e quarantacinque giorni. In caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, è disposta la revoca della licenza all'esercizio dell'attività.
8. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto di cui al comma 1 sono irrogate dal prefetto con l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelle accessorie dall'autorità competente per il rilascio della licenza all'esercizio dell'attività. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.».
2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «per i reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2», sono inserite le seguenti «e dall'articolo 381, comma 2, lettere m) e m-sexies),».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4-quater, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Per chi non parlasse “legalese”, vediamo in termini pratici cosa significa quanto disposto dal decreto-legge. Cominciamo con la prima disposizione:
«Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [omissis]»
Una lettura superficiale della nuova norma farebbe pensare che per i coltelli con lama inferiore agli 8 cm sia ancora riconosciuto il porto per giustificato motivo e che il divieto e le relative pene severe si applichino solo ai coltelli con lama superiore agli 8 cm.
Di fatto tutto questo è in un certo senso vero, ma in sostanza si applica solo ai coltelli a lama fissa.
Infatti, ci sono poi le modifiche apportate all’Articolo 4-bis, che è quello relativo alle “armi per cui non è prevista licenza”, di cui è vietato il porto, come mazze, pugnali, tirapugni, eccetera.
Qui ora, le modifiche apportate all’Articolo 4-bis estendono il divieto anche a «… strumenti con lama a due tagli e a punta acuta» e «… strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.»
In poche parole, l’Articolo 4-Bis estende i divieti alla quasi totalità dei coltelli pieghevoli/tascabili, che non possono più essere portati, in nessun caso, e sono considerati armi a tutti gli effetti.
Ma qui occorre fare estrema attenzione! Perché oltre ai coltelli pieghevoli il decreto parla anche di strumenti con lama a due tagli e punta acuta.
Cosa significa? Significa per esempio che anche una freccia da caccia, con punta acuta e lama a due tagli, può essere considerata “arma” e quindi non può essere portata fuori da casa per nessuna ragione.
Il comma parla prima di “arma per cui non è ammessa licenza”, ma per come è posto il testo la questione è assai dubbia: auspicabilmente, qualora il DL dovesse essere convertito in legge, ci sarà una circolare di chiarimento su questo punto.
In sostanza, riassumendo con qualche esempio pratico:
- Un coltello con lama fissa inferiore agli 8 cm può essere portato per giustificato motivo, esattamente come prima.
- Un coltello con lama fissa superiore agli 8 cm può essere portato per giustificato motivo, ma in caso di contestazione le pene sono severissime.
- Un coltello con lama pieghevole superiore ai 5 cm, apribile con due mani e privo di blocco della lama (ad esempio un coltello tipo Pattada) può essere portato per giustificato motivo, ma in caso di contestazione le pene sono severissime.
- Un coltello con lama pieghevole superiore ai 5 cm, apribile con due mani, ma dotato di blocco della lama (ad esempio un coltello tipo Opinel) è un’arma e non può mai essere portato.
- Uno strumento da lavoro come una pinza multiuso, che sia dotata di una lama con sistema di blocco della stessa, è un’arma e non può mai essere portato.
- Qualsiasi “strumento” con punta acuta e doppio filo potrebbe essere considerato un’arma.
Inoltre, viene introdotto l’obbligo di verifica all’acquisto dell’età anagrafica del compratore, anche per le vendite online, con un aggravio economico considerevole per chi vende online, ma anche un probabile crollo della richiesta di acquisto, per tutti i motivi di cui sopra.
Nessuno di noi ha intenzione di fare inutili polemiche, ma se lo scopo era quello di tutelare la sicurezza dei cittadini, allora sarebbe stato il caso di fare ragionamenti logici. Perché le nuove norme introdotte dal Decreto Sicurezza rischiano di causare gravissimi danni a tutto il comparto industriale legato ai coltelli (per i quali l’Italia è Maestra a livello mondiale), senza nessun vantaggio per la sicurezza dei cittadini... anzi, potenzialmente trasformando da un giorno con l'altro in criminali quelle migliaia e migliaia di cittadini che, quotidianamente, portano in tasca, nello zaino o in borsetta un coltellino pieghevole con blocco della lama con cui pranzare in ufficio o tagliarsi una mela.
Misure del tutto inutili sui minorenni, che da sempre per acquistare le sigarette mandano avanti l’amico maggiorenne. Misure del tutto inutili per impedire crimini attuati con i coltelli, dato che per ammazzare qualcuno basta usare un qualsiasi coltello da cucina.
È chiaro a tutti, tranne che al legislatore, che i divieti sui coltelli introdotti dal Decreto impediranno a un onesto cittadino di avere a portata di mano uno strumento multiuso, comodissimo per le mille funzioni quotidiane, ma non avrà invece assolutamente nessun effetto sulla criminalità, che per definizione, le leggi le infrange.
Se bastasse una legge, basterebbe quella che proibisce l’omicidio.
Sfugge alla comprensione di chiunque in base a quale principio nella fantasia bacata del legislatore un coltellino pieghevole di 6 cm possa essere più pericoloso di un coltello a lama fissa da 20 cm. La lotta alla criminalità si fa in altri modi: a partire dalla certezza della pena e dalla rapidità del processo.
Purtroppo, allo stato attuale delle cose, non resta che sperare che questo decreto-legge non venga convertito in legge allo scadere dei 60 giorni.
