LEGGE: la “non punibilità per particolare tenuità del fatto” in materia di armi
ARMI e LEGGE / Criticità, resistenze e soluzione finale nell’applicazione in giurisprudenza dell'Istituto della "non punibilità per particolare tenuità del fatto" in materia di reati concernenti le armi
L'argomento che trattiamo in questo articolo è di particolare importanza, e anche se si riferisce ad una sentenza della Corte di Cassazione che risale ormai al 2017, riguarda tuttavia situazioni fra le più comuni fra quelle di rilevanza penale d'interesse per tutti i possessori di armi.
Le considerazioni che seguono nascono dalle molte circostanze in cui si è dovuta prestare assistenza legale per questioni di pochissimo rilievo, per non dire nullo, in cui venivano contestati reati, per la maggior parte di natura contravvenzionale, a persone che venivano poste prima sotto indagine e poi anche a procedimento penale, magari per aver spostato temporaneamente le proprie armi da un appartamento all'altro dello stesso palazzo.
Ebbene, in queste ipotesi la risposta che spesso veniva fornita dall'Autorità quando si cercava di far comprendere che si trattava di una sciocchezza, era: “avvocato mi rendo conto che la questione ha poco rilievo, ma quando si tratta di armi si deve sempre procedere.”
La soluzione alle questioni di poca rilevanza già era stata fornita dall'art.131 bis C.P. introdotto dal D. Lgs. 28/2015 che prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ma fino ad una illuminata sentenza della Corte di Cassazione la 31683 del 28 giugno 2017 non c’erano pronunce della Suprema Corte che sancissero l'applicabilità concreta anche a casi di reati in materia di armi.
Quando si tratta di armi, nel sistema giuridico italiano vigente non ci sono norme che consentano un’elasticità tale da rimediare ad eventuali errori commessi in buona fede. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di spiegare meglio gli aspetti dell'intera vicenda, utilizzando un esempio abbastanza classico, uno di quelli che da sempre preoccupa (giustamente) tutti gli sportivi legali detentori di armi: il possesso di un numero di munizioni superiore a quello consentito dalla legge.
Un esempio
LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI, ma...
Come si fa a gestire sullo stesso piano un criminale che agisce con “intenzione”, rispetto ad un cittadino onesto che commette un errore involontario, se la legge non prevede distinzioni nelle “condizioni” che hanno determinato un reato?
Si pensi ad esempio ad un mero errore di calcolo nella denuncia di detenzione del munizionamento posseduto: avete denunciato 200 cartucce per pistola; ne portate una scatola da 50 sul campo di tiro, ma ne sparate solo 49 e non 50, e non ve ne rendete conto, magari perché una cartuccia vi è caduta nella borsa, e ve ne tornate a casa; poi un giorno andate in armeria e comprate una scatola di munizioni da 50 cartucce, che però non denuncerete, perché si tratta di reintegro di quelle già denunciate, ma che avevate usato al campo di tiro. A questo punto vi troverete quindi a detenere in casa 201 cartucce e non le 200 denunciate, limite massimo di munizioni detenibili per le cartucce da pistola.
Per quanto addebitabile ad un evidente errore di calcolo, un semplice errore in buona fede, in caso di verifica da parte dell'Autorità di Polizia un simile errore diventava “inescusabile”, dando “automaticamente” il via ad un procedimento penale nei vostri confronti.
E al quel punto - sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di armi - la vostra singola cartuccia da pistola in più o venti caricatori ad alta capacità per AK-47 “pieni” verrebbero trattati allo stesso modo dalla giurisprudenza italiana. In pratica, fra voi e un terrorista non ci sarebbe differenza.
Lo stesso esempio fatto per le 200+1 cartucce da pistola può essere applicato alle munizioni a palla per arma lunga, o a quelle spezzate da caccia o per tiro a volo, adeguando le quantità dell’esempio a quelle consentite dalla legge. Ma il risultato sarebbe lo stesso: a norma di legge (sulle armi) voi e il terrorista di cui sopra avreste commesso lo stesso reato.
Viene da dire che è solo nel settore delle armi e in pochi altri che il nostro sistema giuridico non prevede alcuno strumento o margine di tolleranza o elasticità in caso di errore sulle quantità. Si pensi ad esempio che perfino nei settori di vendita di prodotti petroliferi o alimentari, come anche nella detenzione di stupefacenti, sono previste soglie o margini di non punibilità, nell'ambito di determinati parametri di tolleranza.
Nell'ambito delle armi questa soglia di tolleranza non c’è.
Adesso però con l'applicazione dell'art. 131 bis C.P. si può quantomeno sperare che la questione venga considerata per ciò che effettivamente è, ovvero: una questione di particolare tenuità per la quale il nostro ordinamento ritiene non necessario procedere automaticamente con un procedimento penale. Vediamo quindi come funziona.
Art. 131-bis codice penale
ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
“Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.”
La gravità del reato si deve valutare a discrezione del Giudice in base alle disposizioni dell'art.133 comma primo, che così recita:
“Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.”
Dall’introduzione del D. Lgs. 28/2015, l’Art. 131 bis del Codice Penale prevede che per i reati puniti con pena detentiva di massimo cinque anni (ovvero con la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva) il colpevole possa non essere punito nei casi in cui “per le modalità della condotta o per l’esiguità del danno o del pericolo” l’offesa arrecata non è stata rilevante.
Ci si trova di fronte ad un Istituto Giuridico che ovviamente potrebbe scontare le possibili disparità di trattamento nell'ambito dell'ampio potere discrezionale del Giudice nella valutazione dell'applicabilità o meno della particolare tenuità del fatto ai singoli episodi che si presenteranno.
Allo stato attuale tuttavia, venendo al mondo delle armi che a noi interessa, ciò che conta è la lettura di alcuni passaggi della Sentenza della Corte di Cassazione n. 31683 del 28 giugno 2017.
Il fatto contestato:
“reato di cui al Regio Decreto n. 635 del 1940, articolo 58, comma 3, Regio Decreto n. 773 del 1931, articoli 38 e 221, perché ometteva di denunciare ai CC. il trasferimento di due carabine dalla propria abitazione in altro luogo (capo e), e del reato di cui all’articolo 697 C.P., perché deteneva 4 munizioni cal. 22 senza averne fatto denuncia all’Autorità,”.
La Sentenza apre la strada all'applicazione dell'art.131 bis C.P. ai reati in materia di armi nei seguenti fondamentali passaggi logici:
“Nel caso in esame la difesa aveva già invocato l’applicazione della disciplina di favore nella fase di merito, su di essa, giova ribadirlo, nulla ha risposto il giudice adito ed in relazione a siffatta omissione, palesemente integrante violazione di legge, il difensore ha proposto rituale impugnazione di legittimità, di guisa che del tutto legittimamente può delibare il Collegio l’applicabilità di ufficio della norma in discussione.
Ebbene, l’articolo 131 bis C.P. esclude la punibilità del reato, non punito oltre certi limiti edittali, ricorrendone la particolare tenuità, riconoscibile, in concreto, là dove la modalità della condotta, l’esiguità del danno e del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133 C.P., comma 1, l’offesa arrecata siano valutabili da parte dell’interprete in termini, appunto, di particolare tenuità.
Nel caso di specie appare al Collegio oggettivamente rilevabili siffatte caratteristiche nel trasporto di due carabine regolarmente detenute per uso caccia, da parte di un imputato incensurato, da un domicilio ad un altro nell’ambito della stessa municipalità e nella mancata denuncia all’autorità di quattro proiettili, condotte, queste appena descritte, all’evidenza di minimo disvalore sociale, prive di effetti dannosi, per nulla pericolose e caratterizzate da modalità riferibili ad atteggiamenti psicologici riferibili a negligente disattenzione.
Altresì significativa, ai fini della decisione adottanda, si appalesa la stessa motivazione impugnata, là dove il tribunale, riferendosi alle contravvenzioni in esame, osserva che esse possono essere punite con il minimo della pena, “stante la lieve entità e l’incensuratezza dell’imputato.
Di qui l’applicabilità di ufficio della causa di non punibilità da parte della corte, in applicazione della disciplina processuale di cui all’articolo 129 C.P.p..”
Leggi qui la versione integrale della Sentenza della Corte di Cassazione n. 31683 del 28 giugno 2017
Rileggendo e cercando di rendere chiara la Sentenza ai non addetti ai lavori del settore giuridico, ciò che maggiormente importa è che le condotte contestate (omessa denuncia di trasferimento intracomunale di due carabine e omessa denuncia di 4 proiettili) siano state ritenute “…all'evidenza di minimo disvalore sociale, prive di effetti dannosi, per nulla pericolose e caratterizzate da modalità riferibili ad atteggiamenti psicologici riferibili a negligente disattenzione.”
Da quanto sopra emerge l'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e, di conseguenza, l'emissione di Sentenza di proscioglimento immediata ai sensi dell'art.129 C.P.p.: in altre parole, l'assoluzione dell'imputato.
È bene ricordare che nell'Ordinamento Giuridico italiano le pronunce della Suprema Corte non obbligano gli altri Giudici ad uniformarsi a quanto già pronunciato dal Giudice di Legittimità, come invece avviene nel diritto anglosassone. Tuttavia, dal momento in cui si apre un orientamento giurisprudenziale ben motivato dalla Corte di Cassazione, è sicuramente più semplice spiegare alle Procure e ai Giudici di merito di primo e secondo grado che: anche in materia di armi, si ravvisano spesso condotte gravi, sulle quali è giusto e doveroso procedere, ma vi sono anche molti fatti non gravi definibili “di particolare tenuità” per cui si può anche non dover procedere obbligatoriamente nell'esercizio dell'azione penale, magari procedendo invece anche ad una richiesta di archiviazione all'esito dello svolgimento delle indagini preliminari.
Concludendo, perlomeno in merito agli esempi fatti in questo articolo: se commettete un errore oggettivamente non grave, come lasciare in giro qualche cartuccia di troppo al ritorno dal campo di tiro, oggi l'art.131 bis C.P. “potrebbe” accorrere in vostro aiuto. Se invece vi trovano in possesso di venti caricatori ad alta capacità per AK-47 “pieni”… fate scorta di arance.
Riferimenti Giurisprudenziali
Sentenza Corte di Cassazione Sezione I penale n. 31683 del 28 giugno 2017
Le pronunce sopra indicate sono disponibili pubblicamente sui siti dell'Organo Giudicante che le ha emesse: