Armi e Legge: Corte di Cassazione, le munizioni non vanno denunciate se consumate nelle 72 ore
ARMI e LEGGE / Le munizioni acquistate e subito utilizzate, vanno denunciate? la risposta è NO. Ma questa inutile polemica continua, per cui il Comitato Direttiva 477 ci ricorda una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, che già nel 2013 ha fatto chiarezza su questo punto
Un tema spesso dibattuto riguarda l'obbligo di denuncia delle munizioni acquistate e sparate entro 72 ore, ovvero prima della scadenza del termine entro cui devono essere denunciate ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S.
Due posizioni diametralmente opposte: si dovrebbero denunciare comunque in quanto l'acquirente ne ha avuto la disponibilità e quindi comunque le ha detenute oppure non si dovrebbe (né potrebbe) denunciare qualcosa che materialmente non si detiene più.
È sfuggito che la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato il tema nel 2013, con una sentenza (25597) che chiarisce definitivamente che non c'è obbligo di denunciare munizioni consumate entro 72 ore dall'acquisto.
Il fatto risale al 2008, quando ancora la denuncia di acquisto di munizioni andava presentata "immediatamente". L'imputato era già stato condannato in primo e secondo grado a 100 euro di ammenda per detenzione abusiva di munizioni in quanto aveva acquistato dieci cartucce a palla e le aveva usate tutte durante una battuta di caccia al cinghiale il giorno successivo all'acquisto. Ovviamente. l'imputato non ne aveva denunciato la detenzione.
La Suprema Corte di Cassazione ha rilevato come, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 204/2010, il termine per la denuncia di armi ed esplodenti sia stato definito in 72 ore e pertanto se allo scadere di tale lasso di tempo le munizioni non sono più detenute non vi è alcun obbligo di denuncia delle stesse.
La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
A quanto risulta si tratta dell'unica sentenza in merito, anche perché probabilmente non saranno in molti ad essere stati giudicati per una condotta che la maggior parte degli uffici di P.S. considerava pacificamente lecita.
A parere di chi scrive quanto affermato dalla Cassazione doveva già ritenersi esplicito nella legge, poiché l'art. 38 impone di denunciare una detenzione attuale e non il generico acquisto di esplodenti.
Al contrario ci si chiede se dichiarare il falso - denunciando di detenere munizioni che in realtà non si detengono, in quanto già sparate - possa di per sé costituire un illecito amministrativo e/o penale.
D'altronde l'Autorità di P.S. è comunque al corrente delle munizioni acquistate da qualunque cittadino, in quanto ogni acquisto risulta dai registri delle operazioni giornaliere degli armieri (che sono a tutti gli effetti atti pubblici) con tanto di data ed ora.
Il problema potrebbe sorgere per le munizioni ricaricate, dato che non esiste modo di certificare il momento esatto in cui sono state prodotte.
Una importante precisazione conclusiva. Anche se quindi non c'è obbligo di denuncia di munizioni acquistate e sparate nell'arco delle 72 ore, ciò non incide minimamente sui limiti al deposito ed al trasporto di cui all'art. 97 Reg. T.U.L.P.S.: pertanto non è comunque consentito oltrepassare detti limiti (200 munizioni per pistola o rivoltella e 1500 munizioni per fucile da caccia).
Clicca qui per leggere e scaricare la sentenza 25597/2013 della Suprema Corte di Cassazione