Nuova proroga rinnovo licenze porto d'armi

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Nuova proroga rinnovo licenze porto d'armi

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A seguito del nuove, recenti disposizioni sull'emergenza Covid-19, è prorogato al 1 maggio 2021 il rinnovo delle licenze (comprese quelle di porto d’armi) scadute o in scadenza dopo il 31 gennaio 2020

Nuova proroga rinnovo licenze porto d'armi

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Sulla Gazzetta ufficiale n.300 del 3 dicembre 2020 è stata pubblicata la Legge n.159 del 27.11.2020 con cui è stato convertito in legge (con modificazioni) il decreto-legge n.125 del 7.10.2020 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.

 

In sede di conversione è stato modificato l’Art. 103 del DL n.18 del 17.3.2020 (il Decreto “Cura Italia”, convertito, con modificazioni, nella Legge n.27 del 24.4.2020).

In particolare, è stato introdotto l’Art. 3-bis (“Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza”), che stabilisce che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati…” restano validi per i 90 giorni successivi a “la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” (attualmente fissato per il 31.1.2021) – vedi Gazzetta Ufficiale n.300 del 3 dicembre 2020, pagina 4 in fondo.

La legge n.159/2020 ha anche aggiunto all’art.103 il comma 2-sexies che prevede che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.

 

In pratica, con la modifica all’Art. 103 del decreto Cura Italia, l’introduzione della frase generica “data di cessazione dello stato di emergenza da Covid” al posto di una data specifica, rende “mobile” la validità delle licenze, nel caso ad esempio lo stato di emergenza venisse ulteriormente prorogato in futuro, oltre la data limite attualmente fissata al 31 gennaio 2021.