Certificato medico obbligatorio e divieto detenzione armi: note importanti da parte di UNARMI

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Certificato medico obbligatorio e divieto detenzione armi: note importanti da parte di UNARMI

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Il 13 settembre 2019 è scaduto il termine per la presentazione del certificato medico obbligatorio richiesto a chi detiene armi comuni da sparo, ma non ha un porto d'armi. Attenzione agli abusi e fate rispettare i vostri diritti

La certificazione medica interessa più di 3 milioni di cittadini italiani, ma ci sono alcuni aspetti molto importanti che è necessario sottolineare.

Per questo motivo UNARMI (Unione degli Armigeri Italiani) ha inviato ai suoi iscritti un importante comunicato nell’interesse di tutti i possessori di armi, per garantire che i loro diritti siano pienamente rispettati e soprattutto evitare che si verifichino abusi.

Oltre a precisare chi deve e chi non deve presentare il certificato medico e a chi richiederlo (vedi anche nostro articolo), il comunicato UNARMI precisa bene DUE aspetti di grandissima importanza a cui fare molta attenzione, ovvero: 

Nessun sequestro automatico delle armi detenute

In caso di mancata presentazione del certificato medico entro il 13 settembre 2019, gli uffici di Polizia competenti devono inviare alle persone interessate una diffida preventiva, invitandolo a presentare il certificato medico medica entro 60 giorni dalla notifica della diffida stessa.

Solo e soltanto decorsi i 60 giorni dalla notifica della diffida l'Autorità di PS potrà inviare agli interessati un decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi ed esplodenti (articolo 13, comma 3, Dlgs 104/2018).

Nota bene: le armi oggetto di decreto di divieto di detenzione non possono essere ritirate preventivamente, se non nei casi di reale e concreta urgenza (articolo 39 TULPS).

Alternativa alla distruzione: cessione delle armi ad altre persone

Scaduti i termini di 60 giorni dalla notifica della diffida da parte degli uffici di Polizia competenti, tutte le armi ritirate alle persone che non hanno presentato la certificazione medica obbligatoria saranno destinate a distruzione.

Ma è bene sapere che il cittadino è libero di cedere le sue armi ad altre persone in possesso delle necessarie licenze: la cessione delle armi dovrà avvenire entro un limite di 150 giorni dalla notifica del decreto prefettizio di divieto di detenzione (articolo 39, comma 2, TULPS).

Nel caso il cittadino voglia cedere le sue armi ad altre persone autorizzate, oppure ad un’armeria (magari perché no, ricavando qualche euro) UNARMI consiglia di procedere al più presto, prima che venga notificato il decreto prefettizio di divieto, con tutte le possibili conseguenze negative che ne potrebbero derivare.


Nel caso doveste rilevare comportamenti anomali da parte delle Autorità competenti per territorio (Ufficio di Polizia o Comando Carabinieri), ovvero comunicazioni, richieste o diffide lesive dei vostri interessi legittimi, o comunque non attinenti a quanto prescritto dalla normativa vigente, potete segnalarcelo cliccando sul banner in fondo a questa pagina.

Leggi, scarica e diffondi il comunicato originale UNARMI

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