Legge: porto di coltello e "giustificato motivo"
ARMI e LEGGE / Le criticità del porto del coltello al di fuori della propria abitazione: casi pratici e consigli utili per evitare problemi
Questo approfondimento spiega cosa avviene nel caso di “porto al di fuori della propria abitazione” di un’arma impropria, quale il coltello, e di quale siano le ragioni che giustificano il fatto di portare un coltello, un comportamento che è vietato dalla normativa.
Partiamo dall'esame della norma di riferimento che è l'Articolo 4 della Legge 110 del 1975.
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzioni di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825-1, CEI EN 60825-1/A11, CEI EN 60825-4.
Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.
È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da da 3.000 euro a 20.000 euro. La pena è dell'arresto da uno a tre anni e della ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.
Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.
La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia, tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso.
[Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e quinto.
Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.
La norma è stata più e più volte modificata nel tempo al fine di adeguarla al divieto di portare le armi o gli oggetti che via via si sono presentati sul mercato e sono stati giudicati adatti ad arrecare offesa alla persona.
La parte della norma relativa al porto dei coltelli è abbastanza chiara: “Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere...”
In particolare, riguardo alla definizione di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere è opportuno fare una breve precisazione sulla differenza tecnica tra pugnale e coltello.
A fare la differenza sono la tipologia dell'arma - propria/pugnale, impropria/coltello - e le circostanze di tempo e di luogo (che concorrono a determinare il "giustificato motivo") in cui il porto dell'arma in questione si realizza.
È la legge a dirci che il “pugnale” rientra tra le armi proprie da punta e taglio (Art. 45, comma 1, del Regolamento del TULPS), in quanto la sua destinazione naturale è l’offesa alla persona, mentre il coltello, seppur non esplicitamente citato dalla stessa legge, deve essere annoverato tra gli “strumenti da punta e taglio” che pur potendo essere occasionalmente usati per arrecare offesa alla persona, hanno diverse destinazioni d’uso.
Un’arma da punta e da taglio, se pensata per il combattimento, deve avere determinate caratteristiche tecniche, quali, ad esempio, un doppio filo tagliente (per poter colpire con colpi fendenti inferti in ogni direzione), una forma simmetrica (che ne consentirebbe il lancio), un’elsa (utile per difendere la mano di chi lo impugna dai colpi di un ipotetico avversario).
Nei coltelli, così come in altri strumenti da lavoro da punta e taglio (fra cui possiamo ad esempio elencare la roncola, il machete, le forbici, il bisturi, il taglierino, la falce, la scure, ecc.) non ritroveremo mai quelle caratteristiche tecniche che li renderebbero idonei al combattimento.
A fare la differenza, quindi, non sono le dimensioni dell’oggetto, come ancora oggi molti ritengono, ricordando una vecchia disposizione dello stesso T.U., abolita diversi anni orsono, che faceva riferimento alla lunghezza della lama espressa in una singolare unità di misura: le dita!
La giurisprudenza della S.C.C. ha riconosciuto la qualifica di “arma propria”, seppur priva delle citate caratteristiche tecniche, alle cosiddette “mollette” o coltelli a scatto, laddove il meccanismo a molla che consente la rapida apertura della lama ed il sistema di blocco in apertura della stessa, sono stati considerati elementi finalizzati all’offesa alla persona.
GIUSTIFICATO MOTIVO:
la giustificazione alle Forze dell'Ordine riguardo la necessità di portare un coltello va fornita nell'immediatezza dei fatti
Per portare fuori dalla propria abitazione un coltello – strumento da punta o da taglio atto ad offendere - è necessario un “giustificato motivo” ed è proprio su questo concetto chiave che è necessario soffermarsi.
Il concetto di giustificato motivo è quello che ha consentito alla norma di essere interpretata nell'applicazione concreta nelle aule di Tribunale ed è da lì che sono nate le problematiche che adesso approfondiremo.
In linea generale, la Corte di Cassazione ha statuito che “il giustificato motivo di cui all'art. 4 comma 2 legge 110 del 1975 ricorre quando le esigenze dell'agente siano corrispondenti a regole relazionali lecite, rapportate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto" (Cass. Sez. I n. 4498 del 14.1.2008, rv 238946).
Esaminiamo allora alcuni casi concreti effettivamente verificatisi e sottoposti al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.
Molta attenzione deve essere prestata alle dichiarazioni rese al momento in cui viene accertato e contestato il fatto, in altre parole al momento in cui gli agenti (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e varie forze di Polizia Locale) rinvengono il coltello e contestano il porto dello stesso senza giustificato motivo sottoponendolo a sequestro.
La Corte di Cassazione ha più volte stabilito infatti che la giustificazione deve essere fornita nell'immediatezza dei fatti, al fine di consentire una verifica di coerenza tra quello che immediatamente si dichiara agli agenti e quella che può essere, invece, una successiva motivazione ragionata dalla difesa per giustificare, a posteriori, il porto del coltello.
"porto con me un coltello per difendermi..."
non costituisce un giustificato motivo valido
(nemmeno per i titolari di porto d'armi per difesa personale)
Si è statuito ad esempio che sussiste il giustificato motivo del porto di coltello per una badante che portava all'interno della propria borsa un coltello e specificava che lo usava per sbucciare la frutta all'anziano da lei assistito che era ricoverato in ospedale e, pertanto, ella era costretta a portare il coltello al di fuori della propria abitazione per andare in ospedale ad assistere l'anziano, dove il suddetto coltello veniva utilizzato nell'ambito di una “condotta relazionale lecita.” (Corte di Cassazione, udienza 3 ottobre – pubblicata il 27 febbraio 2014, n. 9662)
Si porta come esempio il caso di una persona incensurata che veniva fermata dai Carabinieri nei pressi di un lago e nello sportello della sua macchina era presente un coltello a serramanico di circa 7 cm.
I Carabinieri chiedevano spiegazioni e veniva loro risposto che il coltello era un portafortuna trovato mentre pescava che egli era uso portarlo con sé.
Durante il processo la difesa sosteneva che il coltello veniva portato dall'imputato per riparare la canna da pesca o per usi collegati alla pesca.
L'imputato è stato condannato e la Corte di Cassazione ha confermato la condanna, ritenendo la giustificazione fornita non coerente e contraddittoria, con questa argomentazione: “Nello specifico, deve essere rilevato come l'argomentazione espressa nei motivi dell'impugnazione (utilizzare l'arnese per aggiustare una canna da pesca) non corrisponde a quella che risulta essere stata fornita nell'immediatezza dall'imputato (usare il coltello come un talismano portafortuna): ed allora, occorre rievocare e qui ribadire la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità̀, secondo cui "giustificato motivo", rilevante ai sensi della L. n. 110/1975, art. 4, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso nell'immediatezza, in quanto riferibile all'attualità̀ e suscettibile di un'immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. I, n. 4696 in data 14.01.1999).”
Anche una recentissima Sentenza (Sez. I n.31831 del 3.5.2019) ha espresso il medesimo orientamento, la giustificazione del motivo per cui si porta un coltello o un oggetto atto ad offendere deve essere data nell'immediatezza dei fatti e non a posteriori.
A parere di chi scrive, si dovrebbero considerare anche altre circostanze oggettive dei singoli casi che la Giurisprudenza, a volte, ha sottovalutato, come, per esempio, lo stato di stress e la poca propensione a parlare mentre si viene perquisiti dalle Forze dell'Ordine, che sicuramente, nell'adempimento dei loro doveri, non sono tenuti a far sentire a proprio agio la persona che perquisiscono, o ancora, il fatto che molto spesso la persona perquisita non sappia che può far mettere a verbale le proprie dichiarazioni o che abbia il diritto di farsi assistere da un avvocato durante la perquisizione.
Questo diritto, stabilito dal Legislatore a garantire che siano rispettate tutte le procedure di legge nell'esecuzione della perquisizione, spesso si dissolve appena viene posta una X sulla apposita casella del verbale prestampato in uso alle Forze dell'Ordine con cui il perquisito dichiara “di rinunciare all'assistenza del legale”.
Posso anche portare ad esempio la mia esperienza personale di difensore in un caso in cui ho difeso una ragazza di 19 anni, colpevole di essere uscita di casa con una borsa della madre nella quale in una tasca vi era un taglierino, della colla, e degli altri attrezzi per il bricolage.
Durante una operazione di controllo antidroga delle Forze dell'Ordine, veniva sottoposto a perquisizione un gruppo di circa 15 ragazzi seduti ad un BAR nella piazza del paese; il controllo dava esito negativo, nel senso che non veniva rinvenuta sostanza stupefacente, ma alla ragazza in questione veniva perquisita la borsa, nella quale, tra le altre cose presenti nella stessa, veniva rinvenuto il taglierino.
La ragazza non proferiva parola, né dichiarava alcunché alle Forze dell'Ordine, in quanto riteneva che fosse normale avere gli strumenti con cui lei e la di lei madre avevano appena finito di fare dei lavoretti (bambole di pezza e carta) presso la sala parrocchiale per un evento di beneficienza in favore dell'UNICEF.
Gli agenti stilavano il verbale di perquisizione e sequestro, nel quale veniva riportato solo il sequestro del taglierino, senza indicare cosa altro contenesse la borsa; d'altra parte, questi non avevano alcun obbligo in tal senso. Terminati gli atti di polizia giudiziaria, restituivano alla proprietaria la borsa con tutto il resto del contenuto, e contestavano alla ragazza il reato di cui all'art.4 L.110/75 per aver portato, senza giustificato motivo, il taglierino fuori della propria abitazione.
La ragazza veniva sottoposta a processo, venivano escussi, oltre agli agenti operanti, altri testimoni, che confermavano l'attività di volontariato della ragazza e della di lei madre, che risultavano aver collaborato, proprio in quei giorni del sequestro, alla produzione delle bambole di pezza e stoffa nell'evento di beneficienza in favore dell'UNICEF.
Nonostante la pubblica accusa chiedesse l'assoluzione perché il fatto non sussiste, ed altrettanto faceva la difesa, il Giudice di primo grado condannava la ragazza perché non aveva dichiarato nell'immediatezza dei fatti quale fosse il giustificato motivo agli operanti e che la ricostruzione a posteriori non giustificava il porto di un arma di cui ella aveva il dovere di controllare o meno la presenza nella borsa all'uscita di casa.
Il procedimento di appello è tutt'ora in corso, sebbene il reato risulti ormai estinto per intervenuta prescrizione e, di conseguenza, è ormai certa la pronuncia di assoluzione nei confronti della ragazza che non riporterà alcuna condanna per i fatti sopra descritti.
Un ulteriore caso, che è stato anche oggetto di interesse da parte della stampa e della TV nazionale, è quello del porto di coltello da parte dell'indiano Sikh che rivendicava il diritto a poter liberamente girare armato di pugnale ben visibile alla cintola, perché il costume tradizionale religioso dei Sikh prevede che sia presente il pugnale alla cintura.
Si è dovuti arrivare ad un pronuncia della Corte di Cassazione per statuire ciò che, ad avviso di chi scrive, era evidente: “C’è un nucleo comune di regole nel quale società̀ di accoglienza e immigrati si devono potere riconoscere.
E questo è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà̀ giuridica del Paese ospitante.
Pertanto, nessun credo religioso può̀ legittimare il porto in luogo pubblico di armi od oggetti atti a offendere...
Ed ancora, è «essenziale l’obbligo per l’immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la compatibilità̀ dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità̀ di essi in relazione all’ordinamento giuridico che la disciplina». In sostanza, il rispetto del tessuto culturale e giuridico del nostro Paese, che individua la sicurezza pubblica come un bene da tutelare, impone a tutti di rispettare il divieto del porto d’armi e di oggetti atti ad offendere, nonostante le convinzioni religiose.”
Ciò è stato statuito dalla Corte di Cassazione con Sentenza 24084/2017 che ha confermato la condanna nei confronti di un cittadino indiano di religione Sikh che circolava con un pugnale nella cintura, adducendo che il comportamento si conformava ai precetti della sua religione.
Nella stessa Sentenza si trovano altre motivazioni di carattere generale che riportano ai passaggi argomentativi già prima esposti, fatti propri e ribaditi anche in questa recente pronuncia: “l'assenza di un giustificato motivo è prevista come un elemento costitutivo del reato, rispetto al quale, a fronte dell'allegazione di circostanze di obiettivo rilievo dimostrativo, scatta per l'imputato l'onere di fornire la prova del giustificato motivo del porto.
Questa giustificazione ricorre quando le esigenze dell'agente siano corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell'oggetto, alle modalità̀ di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto.”
Una nota positiva, una sorta di inversione di tendenza, si rileva in una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. I n. 8032 del 22.2.2019), che in merito al giustificato motivo per il porto di un coltello non cambia proprio nulla, ma elimina dal novero delle "armi (bianche) proprie per cui è sempre vietato il porto" i coltelli che, pur dotati di sistemi non manuali (a scatto/molletta ecc.) di apertura e blocco della lama, per le altre caratteristiche possono essere equiparati in tutto ai coltelli a serramanico o a lama fissa.
Si legge infatti nella Sentenza: “Reputa il Collegio che, ai fini della qualificazione del coltello quale arma propria o arma impropria, debba farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o all'assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità̀ di costruzione dello strumento.
Sicché̀, in definitiva, quali che siano le particolari caratteristiche di costruzione del coltello, alla stregua della varia tipologia, il discrimine tra l'arma impropria (cioè̀ lo strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere) e l'arma propria è costituito dalla presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, quali, appunto, i pugnali o gli stiletti, e, cioè̀, la punta acuta e la lama a due tagli." (Sez. 1, n. 19927 del 09/04/2014, Rv. 259539)
In altri termini, secondo questa ultima Sentenza della Cassazione, per poter classificare come arma (bianca) propria un coltello, è necessario che questo abbia la punta acuminata e la lama a due tagli, indipendentemente dalle soluzioni costruttive di apertura e serraggio adottate.
NDR: il concetto di "lama a due tagli" è abbastanza facile da comprendere... ma non vi lambiccate troppo a tentare di capire come stabilire se un coltello ha una "punta acuminata" oppure no. Il 97% dei coltelli HA una punta acuminata, ma questa definizione è stata utilizzata da legislatori che hanno operato prima che termini come Spear Point o Drop Point divenissero di uso comune anche da noi nel gergo delle lame: linguaggio da fantascienza, ma d'altra parte nel 1975 anche film come Star Wars non erano ancora usciti... altrimenti fra le lame vietate avrebbe certamente inclusso anche quelle "laser".
In conclusione di questo approfondimento vorrei riassumere i concetti principali che il lettore dovrebbe ben tenere presenti:
- in linea generale: portare un coltello al di fuori della propria abitazione non è un diritto, ma un reato;
- esistono luoghi all’interno dei quali il porto di un coltello non è mai consentito, qualunque sia la motivazione (come, ad esempio, in uno stadio di calcio in occasione di una partita, in quanto espressamente vietato dai regolamenti d’uso degli impianti sportivi, o ai partecipanti a manifestazioni pubbliche);
- per il porto in luogo pubblico è necessario un "giustificato motivo" anche per un coltellino tipo portachiavi (come abbiamo sopra ricordato infatti, per la classificazione di uno strumento da taglio quale arma propria/impropria l'attuale disciplica giuridica prescinde dalla lunghezza della lama);
- portare un coltello al di fuori della propria abitazione è consentito solo quando vi sia un giustificato motivo che sia correlabile alla normale funzione dell'oggetto (non è giustificabile il porto di un machete con la necessità di sbucciare una mela), a regole di lecito comportamento e ai luoghi dell'accadimento (non potete portare "in città" un coltello da 30 cm - magari tipo quelli da sopravvivenza - giustificandovi dicendo che volevate andare a far funghi nel bosco);
- alle Forze dell'Ordine, la prova della sussistenza del giustificato motivo nel porto di un coltello va fornita dal cittadino "nell'immediatezza dei fatti", in modo che la giustificazione sia riportata nel verbale di sequestro e che, quindi, questa sia considerata "intrinsecamente attendibile" e non "ricostruita a posteriori" durante un processo;
- è sempre vietato - e punito dalla legge - portare fuori dell'abitazione, anche ove vi sia un giustificato motivo, un coltello che abbia le caratteristiche dell'arma propria, ovvero: punta acuminata e lama a due tagli, così come ribadito anche dal nuovo orientamento della Corte di Cassazione.
Riferimenti Giurisprudenziali
- Corte di Cassazione Sez. I Sentenza n. 4696 del 14.01.1999
- Corte di Cassazione Sez. I Sentenza n. 4498 del 14.01.2008
- Corte di Cassazione Sez. I Sentenza n. 9662 del 27.02.2014
- Corte di Cassazione Sez. I Sentenza n. 26669 del 3.03.2016
- Corte di Cassazione Sez. I Sentenza n. 24084 del 15.05.2017
- Corte di Cassazione Sez. I Sentenza n. 8032 del 05.2.2019
- Corte di Cassazione Sez. I Sentenza n. 31831 del 3.5.2019
Le pronunce sopra indicate sono disponibili pubblicamente sui siti dell'Organo Giudicante che le ha emesse: