Legge: confisca obbligatoria delle armi ed oblazione
ARMI e LEGGE / “forse non tutti sanno che”... la confisca delle armi è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato per oblazione
Il presente approfondimento scaturisce da una serie di casi che ho dovuto affrontare nel mio studio da parte di clienti che si sono rivolti a me dopo che altri colleghi li avevano consigliati per la scelta processuale di chiedere l'ammissione all'oblazione dei reati contravvenzionali in materia di armi e, quindi, evitare la durata ed il costo di un processo mantenendo, sostanzialmente, la fedina penale pulita. È necessario fornire alcune spiegazioni di carattere generale.
L'oblazione è l'istituto giuridico che nel nostro ordinamento è previsto dagli art.162 e 162 bis del Codice Penale.
L'art.162 testualmente dispone:
“Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.”
L'art.162 bis testualmente dispone:
“Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda.
L’oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell’articolo 99, dall’articolo 104 o dall’articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
La domanda può essere riproposta fino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
l pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.”
In linea generale l'oblazione consente di evitare l'instaurazione di un processo dibattimentale nei reati aventi natura contravvenzionale. Semplificando al massimo il concetto di reato “contravvenzionale” nel nostro ordinamento questi sono quelli che vengono visti come meno gravi rispetto ai “delitti”.
Non tutti sanno che la confisca delle armi è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato per oblazione
I reati contravvenzionali sono puniti con l'ammenda o con l'arresto mentre i delitti sono puniti con la multa e la reclusione.
Se viene contestato un reato contravvenzionale sanzionato con la sola ammenda, si dovrà esperire il procedimento previsto dall'art.162 c.p., in cui il Giudice non ha potere di rifiutare l'ammissione all'oblazione.
Se viene contestato un reato contravvenzionale sanzionato con la ammenda o con la pena alternativa dell'arresto si dovrà esperire il procedimento previsto dall'art.162 bis, c.d. Di oblazione facoltativa, in cui il Giudice ha facoltà di applicare discrezionalità nell'ammissione o meno all'oblazione, ovviamente secondo dei parametri forniti dalla stessa norma.
Senza addentrarci nell'analisi approfondita dei pro e dei contro dell'istituto dell'oblazione possiamo dire che è un valido strumento normalmente usato per essere sicuri di una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, consente quindi di non essere dichiarati colpevoli, ed evita il processo con tutti i relativi costi e con l'incertezza di essere, invece, ritenuti responsabili del fatto che ci viene addebitato.
Per fare alcuni esempi pratici nel nostro sistema in materia di armi i reati aventi natura contravvenzionale sono moltissimi, come l'omessa custodia di armi, l'omessa denuncia di trasferimento di armi, la gran parte delle violazioni alle disposizioni del TULPS sono di natura contravvenzionale e, comunque, avendo presente che il criterio distintivo è la sanzione dell'ammenda e dell'arresto, sarà piuttosto semplice capire quando ci viene contestato un reato contravvenzionale e quando un delitto.
Veniamo quindi a quale può essere un lato negativo dell'oblazione ed anche del patteggiamento previsto dall'art. 444 c.p.p. che molti non conoscono e che invece è fondamentale da considerare: se ci sono state sequestrate delle armi che sono state considerate strumento del reato o oggetto del reato, queste ci saranno definitivamente ed inesorabilmente confiscate.
Vediamo il perché.
L'art. 240 del codice penale prevede che “nel caso di condanna, il giudice può̀ ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.
È sempre ordinata la confisca:
1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti;
2. delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.”
In estrema sintesi l'art. 240 del Codice Penale dispone che è sempre disposta la confisca delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
La Corte di Cassazione ha deciso che la confisca è obbligatoria anche in caso di reato di natura contravvenzionale definito con l'oblazione che estingue il reato e consente il proscioglimento dell'indagato
Le armi rientrano in questa previsione normativa, ma siccome fino al 1975 qualcuno aveva avuto dei dubbi in merito, ecco arrivare a definitivo chiarimento la L. 152 del 22 maggio 1975 che all'art. 6 così dispone:
“il disposto del primo capoverso dell' articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.
le armi da guerra e tipo guerra confiscate debbono essere versate alla competente direzione di artiglieria che ne dispone la rottamazione e la successiva alienazione, ove non le ritenga utilizzabili da parte delle forze armate.
le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dello articolo 32 della legge 18 aprile 1975,n.110 .
le munizioni e gli esplosivi confiscati devono essere versati alla competente direzione di artiglieria, per l'utilizzazione da parte delle forze armate, ovvero per l'alienazione nei modi previsti dallo articolo 10,secondo comma, della legge 18 aprile 1975,n.110 , o per la distruzione.
Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si applicano anche alle armi, munizioni e materie esplodenti confiscate in seguito a divieto della relativa detenzione disposto a norma dell'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 .”
Ad onor del vero però l'oblazione è una forma di proscioglimento, quindi si potrebbe obiettare che la norma dice, anche se non è stata pronunciata condanna, quindi non se si viene prosciolti.
Ed ecco allora intervenire la Corte di Cassazione che sul punto ha ormai costantemente deciso che la confisca è obbligatoria anche in caso di reato di natura contravvenzionale definito con l'oblazione che estingue il reato e consente il proscioglimento dell'indagato.
La Sentenza della Corte di Cassazione Sez. I n.50142/2014 afferma:
“l'orientamento giurisprudenziale, pressoché́ costante, di questa Corte (da ultimo ribadito da Sez. 1 n. 1806 del 4/12/2012, Rv. 254213, Sez. 1 n. 5841 del 17/01/2011, Rv. 249393, Sez. 1 n. 11480 del 20/01/2010, Rv. 246532), secondo cui la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi (e ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché́ le munizioni e gli esplosivi) dall'art. 6 comma 1 della legge n. 152 del 1975, che richiama il disposto del primo capoverso dell'art. 240 del Codice Penale: detto richiamo, infatti, riguarda soltanto l'obbligatorietà̀ della confisca per tutti i reati concernenti le armi (e oggetti assimilati), e non l'intera previsione normativa contenuta nel medesimo capoverso, con la conseguenza che tutti i materiali indicati nel citato art. 6 comma 1 legge n. 152 del 1975 devono considerarsi aggiunti all'elenco delle cose confiscabili indicate nella norma codicistica, a prescindere dalla loro intrinseca criminosità̀, avendo il legislatore, con la norma speciale dettata a tutela dell'ordine pubblico, inteso derogare - limitatamente alle armi - alla disciplina ordinaria in tema di confisca.
La confisca è, dunque, obbligatoria anche in caso di sussistenza di una causa estintiva del reato, e ciò̀ anche qualora la fabbricazione, il porto e la detenzione dell'arma siano consentiti mediante autorizzazione amministrativa, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito, che incide sul presupposto materiale al quale è subordinata l'applicazione della norma che rende obbligatoria la misura di sicurezza (costituito dalla commissione di un reato concernente le armi), e nel caso di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato che ne abbia la legittima detenzione: in coerente applicazione di tali principi, questa Corte ha ripetutamente affermato l'obbligatorietà̀ della confisca anche nelle fattispecie contravvenzionali di trasferimento non denunciato di armi legittimamente detenute (ex art. 58 comma 3 R.D. n. 635 del 1940), come quella in esame, e di negligente od omessa custodia di armi di cui agli artt. 20 e 20-bis legge n. 110 del 1975, definite mediante oblazione (vedi Sez. 1 n. 1806 del 4/12/2012 Rv. 254213 e l'ampia serie di precedenti giurisprudenziali ivi richiamati).”
Ora prima di concludere è necessario un ragionamento. In molte ipotesi di reato contravvenzionale che vengono contestate e per cui si può essere tratti a giudizio, ci si può adeguatamente difendere in dibattimento facendo emergere, magari, che l'ipotesi contestata non era sussistente e, pertanto, venendo prosciolti perché il fatto non sussiste, o non è stato commesso o non costituisce reato.
In ipotesi di assoluzione cosiddetta “piena” le armi non verranno confiscate e dovranno essere restituite.
Si pensi a chi, come in alcuni casi da me conosciuti, aveva subito il sequestro di armi di gran valore oltre che affettivo anche economico, magari hanno optato per l'oblazione nella convinzione che la seccatura del processo si sarebbe evitata pagando 100 euro o poco più di oblazione e tutto sarebbe terminato con un lieto fine. E invece no: poi l'arma sequestrata è stata destinata alla confisca facendola definitivamente perdere al proprietario.
Si conclude pertanto questo approfondimento con un consiglio a tutti, appassionati di armi ed avvocati.
L'istituto dell'oblazione offre indubbi vantaggi processuali ma si tenga presente che le armi sequestrate verranno confiscate e che comunque, anche in sede amministrativa per il rinnovo dei titoli di porto d'armi o di richiesta di revoca del divieto di detenzione armi adottato a scopo cautelare in pendenza di procedimento penale dall'Autorità, questi fatti per cui si è fatto ricorso all'oblazione non saranno considerati come definitamente risolti e saranno oggetto di un approfondimento discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione.
Riferimenti Giurisprudenziali
Riferimenti di Giurisprudenza:
- Corte di Cassazione Sez. I Sentenza n. 50142 del 29/09//2014
- Corte di Cassazione Sez. I Sentenza n. 1806 del 4/12/2012
- Corte di Cassazione Sez. I Sentenza n. 5841 del 17/01/2011
- Corte di Cassazione Sez. I Sentenza n. 11480 del 20/01/2010
Le pronunce sopra indicate sono disponibili pubblicamente sui siti dell'Organo Giudicante che le ha emesse:
Corte di Cassazione