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Legge: la classificazione europea delle armi

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Legge: la classificazione europea delle armi

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ARMI e LEGGE / La Direttiva Comunitaria 853/2017, in vigore in Italia dal 14 settembre 2018, ha profondamente rivisto la classificazione europea delle armi, rendendola più complessa e quindi degna della massima attenzione

Legge: la classificazione europea delle armi

Per noi appassionati italici, il concetto di “classificazione delle armi” è sempre stato alquanto familiare, in quanto presente nel nostro ordinamento giuridico già da molto tempo: nel caso dell’Italia ci riferiamo infatti al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), contenuto in un Regio Decreto del 1931.

Da allora, attraverso una serie di passaggi successivi siamo giunti all’attuale classificazione delle armi: non più esclusivamente regolata da norme nazionali, ma da esigenze intracomunitarie europee, divenendo così ben più complessa. Vediamo le tappe principali di questa evoluzione.

1931 / In origine si parlava solo di armi proprie, da distinguere da quelle improprie, e tra quelle proprie si distinguevano solo - ma in maniera alquanto vaga – le armi da guerra.

1967 / Con la Legge 2 ottobre 1967 n. 895 vengono introdotte nell’ordinamento due nuove categorie, quella delle armi tipo guerra e quella delle armi comuni, anche se questa norma non forniva alcuna definizione utile alla loro chiara individuazione.

1975 / Le definizioni utili a classificare le armi arrivano con la Legge 18 aprile 1975 n. 110, pietra miliare dell’ordinamento in questo specifico settore. In questa legge ritroviamo le due categorie di base già citate dalla Legge 895/67 (tipo guerra e comuni), ma con la prima vera definizione di arma da guerra (anche se particolarmente vaga e di difficile interpretazione), e l’introduzione di una nuova ulteriore categoria, quella delle armi clandestine.

1977 / Con la Legge 27 dicembre 1977 n. 968, la prima a disciplinare l’attività venatoria, venne introdotta la definizione di arma da caccia, poi ripresa dalla Legge 11 febbraio 1991 n. 157 (tutt’ora in vigore), il cui articolo 13 è stato in seguito oggetto di varie rivisitazioni.

1982 / Con il Decreto Ministeriale del 14 aprile 1982 vengono chiariti i concetti di arma “antica”, “artistica” e “rara” o “di importanza storica”.

1986 / Appeso il fischietto al chiodo ed entrato in Parlamento, l’ex arbitro di calcio Rosario Lo Bello, si fece promotore della Legge 25 marzo 1986 n. 85 (nota come legge Lo Bello), che introdusse la nuova categoria delle armi sportive.

1990 / Fu poi la volta della Legge 9 luglio 1990 n. 185, con la quale si superò il fumoso concetto di arma da guerra delineato dalla legge 110/75, per arrivare alla più ampia definizione di materiali d’armamento, dettagliatamente elencati in un corposo Regolamento che viene periodicamente aggiornato.

1991 / Con la Direttiva Europea del 18 giugno 1991 n. 477 viene introdotta a livello comunitario una classificazione delle armi ben più articolata e complessa

Tutte le classificazioni delle armi introdotte dal 1931 al 1991 trovano la loro pratica utilità in numerose attività quotidiane di tutti coloro che, per varie ragioni, hanno a che fare con le armi: sportivi, cacciatori, guardie giurate, collezionisti, semplici detentori, poli museali, forze dell’ordine, giudici, pubblici ministeri, avvocati, …

Fino al 1991, a dirci a quale categoria tra quelle definite dal nostro ordinamento nazionale appartenesse un’arma, ci pensava in via prevalente il Ministero dell’Interno, attraverso il Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo.

Con questo controverso istituto giuridico, da molti osteggiato per la sua complessità burocratica, il Ministero dell’Interno, nell’attribuire il numero di Catalogo con il quale l’arma poteva poi essere messa in commercio sul territorio nazionale, la qualificava immediatamente come “comune da sparo” (perché solo quelle avevano diritto all’iscrizione nel Catalogo Nazionale), classificandole poi anche come destinate all’impiego venatorio o sportivo.

Ma se già così, attribuire ad un’arma la sua corretta classificazione poteva apparire come impresa ardua, le cose si complicano ulteriormente nel 1991, con l’emanazione della Direttiva Comunitaria 477/91/CEE, che con il suo Allegato I introduce una ulteriore e quanto mai complessa classificazione delle armi.

Come spesso accade con il diritto comunitario, le disposizioni di legge sovranazionali non possono perfettamente armonizzarsi con il diritto interno, poiché sono il frutto della mediazione di tanti interessi internazionali e debbono integrarsi con gli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri, tra loro profondamente differenti.

Legge: la classificazione europea delle armi

Un caso esemplare in cui l’ordinamento comunitario - introdotto forzatamente in quello nazionale - non trovava alcun punto di mediazione con esso, è stato quello della classificazione dei prodotti pirotecnici voluta dalla Commissione Europea, che ha completamente stravolto la classificazione nazionale basata sull’Allegato A del Regolamento del T.U.L.P.S., con rilevanti conseguenze su tutte le licenze di P.S. in corso di validità, ma che ancora oggi non sono state aggiornate per adeguarle alle nuove disposizioni (ricordiamo che le licenze sui depositi di esplosivi sono a carattere permanente).

A differenza di quanto accaduto nel settore degli esplosivi, per le armi la normativa europea non si è sostituita a quella nazionale, ma si è sovrapposta ad essa.

Oggi assistiamo quindi ad una paradossale dicotomia tra i due diversi ordinamenti, con appassionati e addetti ai lavori costretti a fare riferimento ora all’uno, ora all’altro ordinamento, a seconda della situazione. Non senza difficoltà.

Per essere più chiari, attualmente abbiamo degli adempimenti giuridici che sono regolati (1) solo dalla legge nazionale, altri che, invece, (2) fanno riferimento esclusivamente a quella europea ed altri (3) ancora che richiedono il ricorso congiunto ad entrambe. Vediamo degli esempi:

  1. i limiti detentivi delle armi fanno riferimento alla normativa nazionale: nel caso dell’Italia, i limiti massimi di 3 armi comuni, 12 sportive e 8 antiche, sono stabiliti dalla nostra legge nazionale;
     
  2. ai fini dell’esportazione di armi in ambito comunitario, sia essa a carattere definitivo o temporaneo, le armi debbono essere indicate attenendosi alla loro classificazione europea. Nel primo caso (esportazione definitiva) dovrò richiedere alle Autorità preposte un accordo Preventivo al trasferimento, mentre nel secondo caso (esportazione temporanea) sarà l’autorità nazionale a rilasciarmi la Carta Europea d’Arma da Fuoco;
     
  3. per alcune particolari tipologie di armi (e ci stiamo riferendo a quelle di cui alle categorie A6, A7 ed A8), le possibilità di acquisto, detenzione ed impiego venatorio, normalmente disciplinate dalla legge nazionale, sono oggi limitate dalla legge europea, per cui, la concreta applicazione della disposizione interna al singolo paese è condizionata dalla classificazione comunitaria.
Legge: la classificazione europea delle armi

La Direttiva Europea 853/2017 – approvata in Italia dal Decreto Legislativo 104 del 10 agosto 2018 – ha anche profondamente rivisto l’Allegato I della vecchia Direttiva 477/91/CEE, e la classificazione europea delle armi sta assumendo sempre maggiore rilevanza anche nel nostro ordinamento.

Amici armieri ci dicono che oggi molte Questure italiane pretendono che la categoria europea dell’arma venga ora indicata sia dall’armiere sul modello di rilevazione armi (il Modello 38 PS, quello che l’armiere compila al momento della vendita di un’arma, e che va consegnato all’ufficio di polizia insieme alla denuncia della stessa), sia dal privato possessore al momento della denuncia dell’arma.

La categoria europea dell’arma va ovviamente indicata anche sulle Carte Europee e sugli Accordi Preventivi per il trasferimento intracomunitario (quindi, se è il cittadino italiano che chiede la licenza per farsi arrivare un’arma dall’estero, sarà suo onere indicare a quale categoria appartenga).

L’attuale classificazione europea delle armi

La corretta classificazione di un’arma secondo i parametri europei non era facile già con la prima versione dell’Allegato I del 1991, ma con le modifiche apportate dalla recente Direttiva Europea è diventata perfino più complessa. Tenteremo pertanto di illustrarvi le varie categorie attuali, per aiutarvi a comprendere dove collocare le vostre armi.

Il testo introdotto dalla Direttiva Comunitaria 853/2017, in vigore in Italia dal 14 settembre 2018, prevede oggi le seguenti categorie (in corsivo trovate le nostre considerazioni e chiarimenti su ciascuna categoria):

La Categoria A definisce le armi il cui possesso è proibito ai cittadini comunitari, che nel nostro ordinamento possiamo accomunare alle armi da guerra, tipo guerra e clandestine.

A1 – Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo
Comprende i tubi lancia granate applicabili alle armi lunghe, i tromboncini per il lancio di bombe applicati sulla volata delle armi lunghe ed i lanciagranate, oltre ovviamente ai relativi ordigni esplosivi.

A2 – Le armi da fuoco automatiche
Tutte quelle in grado di sparare a raffica, nel nostro ordinamento già definite da guerra dall’art. 2 della legge 185/90.

A3 – Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto
Nel nostro ordinamento sarebbero armi clandestine, poiché mai il vecchio Catalogo Nazionale iscrisse armi di questo tipo, né oggi il BNP omologherebbe mai una pistola con le sembianze di un ombrello o di una penna)

A4 – Le munizioni a pallotte perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni
Si tratta dello stesso divieto già presente nell’articolo 2 della legge 110 del 1975, salvo che qui è sparito il riferimento al “nucleo” della munizione perforante e quello alle munizioni traccianti. Le munizioni indicate sono tipicamente destinate ad usi militari e non sono presenti sul mercato civile.

Parlare però genericamente di munizioni perforanti è alquanto ambiguo. Ogni proiettile perfora, dipende solo da cosa! Nel testo di legge italiano si fa un espresso riferimento alle munizioni tipicamente militari, dotate di un nucleo interno costituito da metallo duro che funge da perforatore, mentre nella normativa in esame questo riferimento non c’è, per cui, per assurdo, in assenza di una specifica tecnica, qualunque cartuccia potrebbe essere considerata tale (oppure nessuna).

A5 – Le munizioni per pistole o rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o da tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi
Anche in questo caso ritroviamo una limitazione che era già presente nel nostro ordinamento, nel già richiamato articolo 2 della legge 110/1975. Dalla formulazione della norma si deduce che tali munizioni e proiettili sono utilizzabili in ambito sportivo e venatorio, ma non per la difesa personale.

Tuttavia, come nella legge nazionale, anche quella europea non specifica cosa si debba esattamente intendere per “munizione espansiva” (un concetto contenuto nell’accordo di Schengen, che vieta la detenzione e l’uso di munizioni e proiettili “dum-dum” e a punta cava, ma mai rielaborato correttamente nelle legislazioni di applicazione civile).

Da un punto di vista strettamente tecnico, sono sicuramente classificabili come espansivi quei proiettili dotati di una cavità apicale (come quelli JHP, Jacketed Hollow Point), il cui scopo è quello di favorire la dilatazione/espansione del proiettile immediatamente all’impatto sul bersaglio, in particolar modo a contatto con i fluidi di un corpo animale/umano. In campo venatorio, lo stesso effetto viene ottenuto anche con degli inserti in plastica sulla porzione apicale del proiettile.

Non rientrerebbero, invece, nel novero delle munizioni espansive quelle caricate con proiettili in lega o semi camiciati, che hanno un elevato coefficiente di deformabilità all’impatto, ma che non si “espandono” nel senso tecnico del termine.

Da sottolineare, infine, che la citata norma nazionale non prevede alcuna sanzione in caso di violazione, come per le altre munizioni vietate, con la differenza che le altre sono destinate esclusivamente ad impieghi militari, per cui possono sempre trovare applicazione le varie norme in materia di materiali d’armamento, mentre quelle di cui qui si tratta sono destinate esclusivamente al mercato civile.

A6 – Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche, fatto salvo l’art. 7, paragrafo 4 bis
Le armi a cui si fa qui riferimento sono quelle che nel nostro ordinamento erano definite come “demilitarizzate”, ossia quelle che, nate come armi militari a raffica, avevano subito delle trasformazioni meccaniche per consentire il solo tiro semiautomatico e, quindi, la loro immissione sul mercato civile.

Il richiamo all’art. 7 della Direttiva è riferito alle armi acquistate e regolarmente denunciate prima della data del 13 giugno 2017, in quanto fino a quella data inquadrate nella categoria B7. Non è chiaro, tuttavia, quale sia il loro attuale corretto inquadramento

Non c’è dubbio che tutte quelle acquistate dopo il 13.06.2017 appartengano a questa categoria, ma anche quelle acquisite prima, laddove debbano essere trasferite in altro Paese membro, sono classificate come A6.

Scopo dell’eccezione appositamente inserita, probabilmente, era solo quello di salvaguardare i diritti acquisiti dai legali possessori, in quei Paesi che, a seguito dell’entrata in vigore della nuova Direttiva, avessero voluto vietarne la circolazione sul loro territorio.

A7 – Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale:
A. Le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare se:

  1. Un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell’arma da fuoco o
  2. Un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito

B. Le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare se:

  1. Un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell’arma da fuoco o
  2. Un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito

Si tratta di una definizione alquanto singolare, poiché fa dipendere la classificazione di un’arma da fuoco non dalle sue specifiche caratteristiche tecniche, ma da quelle del caricatore che sta usando.

La norma contiene una evidente imprecisione nel linguaggio tecnico, poiché tutti i caricatori sono per definizione “amovibili”, mentre l’organo meccanico integrato nell’arma e destinato a contenerne le munizioni si definisce “serbatoio”.

Stando alla definizione richiamata in questo punto, non apparterranno mai a questa categoria le armi che sparano munizioni a percussione anulare, quindi, nessuna limitazione è stata prevista per i cloni di armi militari in calibro 22 L.R., qualunque sia la capienza del caricatore.

La cosa paradossale è che la classificazione di un’arma possa cambiare a seconda del caricatore che vi viene inserito in quel momento, con tutto ciò che ne consegue nel diritto interno!

Immaginiamo la particolare situazione in cui, nel contesto di una gara di tiro dinamico, un tiratore inizi un esercizio con un caricatore della sua pistola semiautomatica da 17 colpi, per poi inserirne uno dalla capienza di 24 colpi; ebbene, egli passerà dall’avere un’arma di categoria B5, all’averne una di categoria A7! Se deve recarsi all’estero per una competizione, quale sarà la categoria da indicare sulla sua Carta Europea?

A8 – le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate ad essere imbracciate) che possono essere ridotte ad una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico, ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi.
Con questa nuova categoria si è introdotta nel nostro ordinamento una ulteriore tipologia di armi il cui possesso non è consentito ai privati. Come specificato nella circolare esplicativa del Ministero dell’Interno, solo coloro che erano già in possesso di armi di questo tipo prima del 13.06.2017, potranno continuare a detenerle ed utilizzarle, salvo però la preclusione alla loro cessione a favore di altri privati, mentre coloro che le avevano acquistate dopo quella data ma prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 104/2018, potranno continuare a tenerle solo con una speciale licenza di collezione.

La categoria è specificatamente dedicata alle armi di derivazione militare dotate di calci pieghevoli o telescopici, che in configurazione con calcio chiuso o rimosso arrivano ad una lunghezza inferiore ai 60 cm e che comunque possono essere efficacemente utilizzate. Ciò può accadere solo in presenza di fucili dotati di impugnatura a pistola, poiché appare alquanto problematico l’utilizzo di un fucile senza calcio privo di tale impugnatura.

Importante ulteriore considerazione da fare, riguarda la contemporanea presenza di più caratteristiche tecniche che consentirebbero la classificazione di un’arma sia come A6 che come A7 o A8. È evidente che, in questi casi, è la lunghezza dell’arma a fungere da parametro discriminante.

A9 – Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in un’arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in un’arma da saluto o acustica.
Vengono qui classificate tutte quelle armi che già appartenevano alla categoria A e che sono state modificate per trasformarle in armi a salve, in armi lanciarazzi pirotecnici o capaci di sparare sostanze attive, come, ad esempio, le armi per uso scenico o i fucili lancia siringhe per usi zoofili.

Qui vengono classificate le armi destinate al mercato civile, la cui acquisizione e detenzione deve essere riservata esclusivamente a quei soggetti muniti di apposita autorizzazione da parte delle autorità dello Stato di appartenenza.

B1 – armi da fuoco corte a ripetizione
Vi rientrano i revolver e le pistole con due o più canne

B2 – armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale
Comprende le pistole monocolpo camerate per munizioni a percussione centrale, come ad esempio la pistola Thompson Center Encore.

B3 – armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore ai 28 cm
Appartengono alla categoria le pistole monocolpo, camerate per munizioni a percussione anulare, la cui lunghezza totale non supera i 28 cm.

B4 – armi da fuoco lunghe semiautomatiche il cui caricatore e camera possono contenere insieme più di tre colpi, nel caso di armi da fuoco a percussione anulare, e più di tre ma meno di dodici per le armi da fuoco a percussione centrale
Include le carabine semiautomatiche in calibro 22 L.R. o 17 HMR con caricatori di capienza superiore a due colpi – perché viene conteggiato anche quello eventualmente inserito nella camera di cartuccia – e quelle nei calibri a percussione centrale con caricatori o serbatoi la cui capienza vada da un minimo di due ad un massimo di 10 colpi.

B5 – armi da fuoco corte semiautomatiche, diverse da quelle di cui alla categoria A, punto 7, lettera a)
Sono le pistole semiautomatiche di qualsiasi calibro, il cui caricatore non contiene più di 20 colpi.

B6 – armi da fuoco lunghe semiautomatiche, di cui alla categoria A, punto 7, lettera b), con caricatore e camera contenenti insieme al massimo tre colpi, il cui caricatore non è fissato e per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con caricatore e camera che possono contenere insieme più di tre colpi
Comprende tutte le carabine ed i fucili a canna liscia semiautomatici, a percussione centrale, che vengono venduti con un caricatore da soli 2 colpi, ma che, facendo ricorso a semplici attrezzi, possono essere trasformati in armi con caricatore di capienza superiore. Ne sono un chiaro esempio tutte le carabine da caccia che vengo immesse sul nostro mercato con caricatori limitati a 2 colpi tramite spine passanti o punti di saldatura, ovvero con serbatoi tubolari dotati di riduttori, limitazioni facilmente rimovibili per far tornare i caricatori alla loro originaria capienza.

B7 – armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm
Si tratta dei fucili a canna liscia con ripetizione semiautomatica, a pompa o a leva, che hanno una canna di lunghezza inferiore ai 60 cm.

B8 – Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica
È l’equivalente della categoria A9, solo realizzata con le armi già appartenenti alla categoria B.

B9 – armi da fuoco per uso civile semiautomatiche, somiglianti alle armi da fuoco automatiche, diverse da quelle delle Categorie A6, A7 ed A8
La categoria è di fatto dedicata ai soli cloni delle armi militari.

La classificazione europea non ha ragion d’essere nel nostro ordinamento, dove non è possibile acquistare liberamente alcun tipo di arma.

C1 – armi da fuoco lunghe a ripetizione, diverse da quelle di cui alla categoria B, punto 7
Vi rientrano i fucili a canna liscia e le carabine in grado di sparare due o più colpi senza dover rifornire, quali le doppiette, i sovrapposti, i drilling, i fucili a pompa, bolt action e lever action.

C2 – armi da fuoco lunghe dotate di canna rigata a colpo singolo
Comprende tutte le carabine monocolpo, quali, ad esempio, le bolt-action da tiro prive di serbatoio, quelle a blocco cadente o rotante ed a canna basculante.

C3 – armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alle categorie A e B
Si tratta di una categoria residuale dove poter inserire tutti i fucili a canna sia liscia che rigata, a funzionamento semiautomatico, non ricompresi nelle due precedenti categorie, ovvero quelli con serbatoio dalla capacità di massimo 2 colpi che non possono essere assolutamente modificati per contenerne un numero superiore.

C4 – armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm
Sono pistole monocolpo prevalentemente in calibro 22 LR, come ad esempio quelle destinate alla disciplina sportiva della “Pistola libera”.

C5 - Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica
È l’equivalente delle categorie A9 e B8, solo realizzata con le armi già appartenenti alla categoria C.

C6 – armi da fuoco rientranti nella categoria A, B o nella presente categoria, che sono state disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403
Vengono inserite in questa categoria tutte le armi disattivate che tuttavia, nel nostro ordinamento, non sono neanche soggette all’obbligo di denuncia.

C7 – armi da fuoco lunghe, a canna liscia e colpo singolo, immesse sul mercato successivamente al 14 settembre 2018
Vi rientrano solo i fucili basculanti monocanna o altre rare tipologie di armi monocolpo a canna liscia, fucili che in precedenza erano inseriti nella oggi soppressa categoria D.

Categoria A - ARMI DA FUOCO PROIBITE

A1 – Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo

A2 – Le armi da fuoco automatiche

A3 – Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto

A4 – Le munizioni a pallotte perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni

A5 – Le munizioni per pistole o rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o da tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi

A6 – Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche, fatto salvo l’art. 7, paragrafo 4 bis

A7 – Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale:
A. Le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare se:

  1. Un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell’arma da fuoco o
  2. Un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito

B. Le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare se:

  1. Un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell’arma da fuoco o
  2. Un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito

A8 – le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate ad essere imbracciate) che possono essere ridotte ad una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico, ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi.

A9 – Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in un’arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in un’arma da saluto o acustica.

Categoria B - ARMI DA FUOCO SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

B1 – armi da fuoco corte a ripetizione

B2 – armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale

B3 – armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore ai 28 cm

B4 – armi da fuoco lunghe semiautomatiche il cui caricatore e camera possono contenere insieme più di tre colpi, nel caso di armi da fuoco a percussione anulare, e più di tre ma meno di dodici per le armi da fuoco a percussione centrale

B5 – armi da fuoco corte semiautomatiche, diverse da quelle di cui alla categoria A, punto 7, lettera a)

B6 – armi da fuoco lunghe semiautomatiche, di cui alla categoria A, punto 7, lettera b), con caricatore e camera contenenti insieme al massimo tre colpi, il cui caricatore non è fissato e per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con caricatore e camera che possono contenere insieme più di tre colpi

B7 – armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm

B8 – Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica

B9 – armi da fuoco per uso civile semiautomatiche, somiglianti alle armi da fuoco automatiche, diverse da quelle delle Categorie A6, A7 ed A8

Categoria C - ARMI DA FUOCO E ARMI SOGGETTE A DICHIARAZIONE

C1 – armi da fuoco lunghe a ripetizione, diverse da quelle di cui alla categoria B, punto 7

C2 – armi da fuoco lunghe dotate di canna rigata a colpo singolo

C3 – armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alle categorie A e B

C4 – armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm

C5 - Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica

C6 – armi da fuoco rientranti nella categoria A, B o nella presente categoria, che sono state disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403

C7 – armi da fuoco lunghe, a canna liscia e colpo singolo, immesse sul mercato successivamente al 14 settembre 2018

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