Armi e Legge: DIFESA SEMPRE LEGITTIMA… ma è proprio così?
ARMI E e LEGGE / La propaganda politica dipinge le cose in maniera diversa dalla realtà, cosa che può risultare pericolosa quando un fraintendimento può portare a conseguenze penali
Intendiamoci subito: questo articolo non vuole essere un’interpretazione legale sulla proposta di legge sulla difesa personale recentemente passata al vaglio del Senato (e ora in attesa di essere discussa alla Camera), ma semplicemente uno spunto di ragionamento sull’argomento.
Già prima della sua valutazione positiva al Senato, molti importanti giornali “stipendiati” dalla politica anti-armi hanno tentato di far credere agli italiani che grazie a questa proposta di legge sulla difesa personale “…l’Italia si trasformerà in un moderno Far West, perché si potranno avere più armi e gli italiani potranno sparare liberamente su chiunque varchi i limiti della propria abitazione…”.
Ovviamente non è così: innanzitutto – ma non certo cosa da poco – perché la proposta di legge non parla di armi da fuoco, né di qualunque altro strumento utilizzabile per difendersi.
La proposta di legge parla di difesa personale, e delle circostanze in cui questa si attua entro i limiti stabliti dalla legge. Per cui in attesa della valutazione da parte della Camera, meglio chiarire alcuni punti fondamentali.
L’art. 52 del Codice Penale era probabilmente uno fra quelli scritti meglio nell’enorme panorama legislativo italiano: sintetico, preciso, chiaro.
“Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.”
A questo, a seguito di una prima modifica della legge, pochi anni fa era stato aggiunto:
“Nei casi previsti dall'articolo 614 [n.d.a.: violazione di proprietà privata e domicilio], primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.”
Cominciamo col dire che in Italia il concetto di “legittima difesa” è una causa esimente, ossia il soggetto ha commesso un reato dalle cui conseguenze legali viene esentato: “Non è punibile chi ha commesso il fatto”.
Questo ci fa riflettere su due aspetti: il primo è che, invocando la legittima difesa, di fatto da un lato stiamo confessando di aver commesso un reato, ma stiamo anche sostenendo che non dobbiamo essere puniti, in quanto eravamo dalla parte del giusto.
Se osserviamo la cronaca degli ultimi anni non avremo difficoltà a trovare casi di omicidio, anche eclatanti, in cui la colpevolezza del responsabile apparentemente evidente viene dibattuta per anni in processi interminabili, in quanto una delle basi del diritto nei paesi democratici è che l’onere della prova ricade sull’accusa. Invocando la legittima difesa, di fatto l’accusa non ha alcun bisogno di dimostrare la nostra colpevolezza: siamo invece noi a dover dimostrare di essere innocenti!
O meglio, di aver mantenuto le nostre azioni entro i precisi limiti che ci consentono di essere esentati da una condanna per omicidio. Teniamo a mente questo punto perché ci torneremo alla fine.
Le modifiche introdotte dal disegno di legge 253 sono le seguenti:
«All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da valutare come percepita dall'aggredito al momento dell'insorgenza del pericolo»;
b) al secondo comma, alla lettera b), le parole: «non vi è desistenza e» sono soppresse;
c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«La punibilità è comunque esclusa quando il fatto è stato commesso per concitazione o paura»;
d) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo si applicano anche nei casi in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale»;
e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione, anche tentati, nei luoghi, anche altrui, indicati nell'articolo 614, commessi con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone».
Con la nuova proposta di legge da poco approvata dal Senato l’articolo 52 diventa:
“Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa, da valutare come percepita dall'aggredito al momento dell'insorgenza del pericolo.
Nei casi previsti dall'articolo 614 [n.d.a.: violazione di domicilio], primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando vi è pericolo d'aggressione.
La punibilità è comunque esclusa quando il fatto è stato commesso per concitazione o paura
Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo si applicano anche nei casi in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione, anche tentati, nei luoghi, anche altrui, indicati nell'articolo 614, commessi con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone”.
Se analizziamo la formulazione iniziale dell’art. 52 vediamo che questa era estremamente precisa, univoca e chiara.
In quali circostanze chi ha commesso il fatto non è punibile?
“Per esservi stato costretto dalla necessità”, ossia, non aver avuto altra alternativa a causa di circostanze di forza maggiore. Notare che, in caso io avessi alternative (per esempio andarmene senza alcun problema, o nel caso in cui l’aggressore fugga) l’esimente viene meno, in quanto non mi trovavo più “costretto dalla necessità”.
Quale necessità?
“Di difendere un diritto proprio o altrui” in sostanza, non possiamo essere noi gli aggressori o i prevaricatori di un diritto.
Difendere contro cosa?
“Contro il pericolo attuale”, ossia il pericolo deve essere reale e presente nell’immediato. Non posso sparare a qualcuno solo perché minaccia di uccidermi. Né a una persona armata di coltello che si trovi oltre una cancellata chiusa a chiave, o che si trovi a decine di metri da me.
Pericolo di cosa?
“Di un’offesa ingiusta”, ossia, la persona che mi aggredisce non deve essere a sua volta impegnato nella difesa di un proprio diritto.
Infine, c’è un dettaglio…
“Sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”, che non significa, come credono tanti, che se uno mi aggredisce con un coltello posso difendermi solo con un coltello, ma che perché io possa rispondere con forza letale deve essere a repentaglio la mia vita o devo essere esposto al rischio di lesioni gravissime.
Il problema dell'articolo 52 non stava nell’enunciazione, ma nel fatto che richiedesse all’aggredito di fare una quantità considerevole di valutazioni fredde e ponderose sotto la minaccia di perdere la vita, sottoponendo poi una decisione presa in pochi istanti ad anni di disamine, queste sì fatte a freddo da persone che non rischiano nulla. Una situazione particolarmente deplorevole nel caso la difesa avvenisse entro i confini della propria dimora, cui è attribuito psicologicamente e culturalmente un valore quasi sacrale.
La prima modifica in realtà non cambiava nulla, dato che, alla luce di quanto appena detto, doveva sempre e comunque essere a repentaglio la nostra o altrui incolumità. Anche la difesa dei beni poteva avvenire solo quando vi fosse pericolo d’aggressione e non vi fosse desistenza.
Ovviamente chi aveva richiesto una legge più giusta per difendersi, particolarmente in casa propria, era rimasto deluso.
Le modifiche contenute nella nuova proposta di legge cambiano le cose? In parte, ma lo fanno aggiungendo punti alquanto aperti a libera interpretazione.
Punto a)
Qui abbiamo il primo grattacapo: in base a cosa si può dare un parametro oggettivamente verificabile per valutare come l’offesa fosse percepita dall’aggredito? In che modo la difesa può oggettivamente e incontrovertibilmente stabilire una percezione?
Si potrebbe solo confidare nel fatto che il giudice abbia la nostra stessa percezione degli eventi, lasciando aperta la porta a un mare di contestazioni basate su opinione personale e libera interpretazione che renderebbero alquanto dubbia la questione.
Punto b)
Toglie la necessità di non desistenza, ma di nuovo, nei fatti, non cambia nulla, perché deve esserci il pericolo di aggressione. Ma di nuovo, si apre la porta a ogni genere di interpretazione perché come valuto un “pericolo di aggressione”?
Punto c)
Altro grattacapo. Come può un giudice o un pubblico ministero valutare oggettivamente che vi sia stata concitazione o paura? Ma soprattutto, come posso dimostrare che ci fosse?
Potremmo dire che è naturale che in caso ci si trovi davanti a un criminale in casa nostra vi siano concitazione e paura.
Purtroppo però si tratta di nuovo di una clausola che lascia aperta la porta a ogni sorta di interpretazioni, e che potrebbe facilmente portare a divergenze d’opinione tra imputato e giudice (dove, inutile dirlo, ad avere la peggio sarebbe l’imputato).
Punto d)
Questo punto è un semplice adattamento dovuto ai punti precedenti.
Punto e)
Il riferimento al caso Stacchio è abbastanza evidente. Ma in che senso si intende la violenza? Perché potrebbe essere intesa esclusivamente contro le persone, oppure anche contro le cose. Il buon senso ci dice che si tratti di violenza contro le persone, ma l’art. 614 menziona anche violenza contro le cose, e come ben sappiamo il buon senso ha poco spazio nelle aule di tribunale.
Dunque, davvero la difesa “è sempre legittima”?
Assolutamente no.
Prima di tutto le nuove norme si applicano solo nei casi previsti dall’art. 614 del c.p., e solo nel caso in cui vi siano, comunque, violenza o pericolo d’aggressione.
In nessun caso è ammesso sparare a qualcuno solo perché “è entrato in casa”.
Per giunta, ora vi sono diversi punti alquanto soggettivi e aperti a libera interpretazione che potrebbero creare gravi problemi a un imputato che si trovi a essere giudicato per essersi difeso nella propria abitazione, perché i limiti precisi di cui parlavamo inizialmente ed entro cui possiamo agire legittimamente non sono più poi così precisi.
L’opinione di chi scrive è che, laddove l’adempimento ai requisiti pretesi dall’art. 52 nella sua originale stesura è sufficiente a metterci al riparo da gravi ripercussioni, chi confidasse nelle nuove “estensioni” per veder riconosciuto il proprio diritto a difendersi si starebbe spianando la strada verso un procedimento penale lungo, oneroso e dall’esito alquanto incerto.
Gli aspetti veramente positivi della nuova legge sono diversi:
Sospensione condizionale della pena per chi commette reati solo dopo il risarcimento del danno
Finalmente il concetto di “pagare il proprio debito” non è più solo metaforico, e si pone un limite alle scarcerazioni facili.
Pene più severe per violazione di domicilio, furto e rapina
Se questo potrà essere un efficace deterrente dipenderà sostanzialmente dalla capacità del sistema giudiziario di garantire la certezza della pena, ma è di sicuro una buona notizia.
Esclusa la responsabilità civile
Questo è uno dei due punti cardine degli aspetti migliorativi: chi si sia difeso vedendo riconosciuta la legittima difesa non potrà più essere citato per danni in sede civile dal criminale dal quale s’è dovuto difendere, come accadeva fin’ora. Inoltre, anche in caso di eccesso colposo, il risarcimento riconosciuto dovrà tenere conto delle modalità di aggressione e del contributo causale che l’aggressore ha apportato al fatto.
Patrocinio gratuito e spese di giustizia
Si corregge la seconda grande stortura del sistema italiano, nel quale chi fosse difeso vedendosi assolto doveva comunque pagare le (enormi) spese processuali. Ora nel caso vi fossero proscioglimento, archiviazione o non luogo a procedere chi si è difeso non dovrà più sostenere le spese legali
Priorità nei processi
Chi si è difeso ha priorità nei processi, nella speranza di ridurre il calvario legale di chi sia stato costretto a difendere la propria incolumità
Ricordiamo cosa dice l'Articolo 614 del Codice Penale
Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita (1) di chi ha il diritto di escluderlo (2), ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [615] (3).
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno (4).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120].
La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose [392 2], o alle persone (5), ovvero se il colpevole è palesemente armato.
Torneremo sull’argomento Difesa Personale, in via definitiva, quando la proposta di legge avrà terminato il suo iter parlamentare.