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Diniego del porto d'armi per precedenti penali: interviene il Ministero

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Diniego del porto d'armi per precedenti penali: interviene il Ministero

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Con una nuova – e si spera definitiva – circolare, il Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno interviene sulla questione dei dinieghi di rilascio o rinnovo dei porti d'arma in presenza di precedenti penali o d'intervenuta riabilitazione

Quello del rilascio o del rinnovo delle licenze d'armi a chi abbia riportato condanne penali è un tema molto discusso

Quello del rilascio o del rinnovo delle licenze d'armi a chi abbia riportato condanne penali è un tema molto discusso

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Per anni in Italia il tema del rilascio o del rinnovo dei porti d'arma a chi abbia riportato condanne penali di cui all'TULPS/R_D%2018_giugno_1931%20nr_733.htm#_Toc81310731" target="_blank" rel="nofollow">articolo 11 e all'TULPS/R_D%2018_giugno_1931%20nr_733.htm#_Toc81310769" target="_blank" rel="nofollow">articolo 43 del TULPS ha tenuto banco presso TAR, Consiglio di Stato, e tribunali in generale.

In una ridda d'interpretazioni spesso contrastanti, numerose Questure e Prefetture hanno adottato soluzioni arbitrarie, a volte anche molto restrittive, arrivando a ritirare o negare il rinnovo di porti d'arma ad uso venatorio, sportivo o difensivo anche a chi sia stato trovato a guidare con un tasso alcolemico di 0.6 o  abbia riportato una denuncia per una cambiale non pagata trent'anni fa.

Con una nuova circolare – la 557/PAS/U/012843/10100.A(1) del 31 agosto 2017 – il Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno è intervenuto di nuovo, e si spera per l'ultima volta, sulla questione illustrando agli uffici amministrativi qual'è l'opinione del Viminale al riguardo.

Il rilascio delle licenze d'armi è regolamentato dal T.U.L.P.S. - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Il rilascio delle licenze d'armi è regolamentato dal T.U.L.P.S. - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

A normare il rilascio e il rinnovo delle licenze relative al possesso e al porto d'armi – tra le altre cose – nel nostro Paese è il TULPS.pdf" target="_blank" rel="nofollow">Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, o TULPS in breve.

Promulgato per la prima volta nel 1931, dunque in pieno periodo fascista, non può certo dirsi un testo che poggi su basi democratiche; nonostante sia stato ampiamente emendato nel corso dei decenni, e che su di esso si siano "innestati" numerosi provvedimenti legislativi anche in tempi molto recenti, è proprio da queste radici autoritarie che derivano molte delle sue storture, in particolar modo in materia di armi.

Nel caso in questione, gli articoli 11 e 43 – inseriti rispettivamente nel Capo III, "Delle autorizzazioni di Polizia", e nel Capo IV, "Delle armi" – dettano quali siano i precedenti penali la cui sussistenza dovrebbe automaticamente comportare il diniego delle licenze di P.S. in generale e in materia di armi in particolare.

Articolo 11

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

  1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
     
  2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.


NOTA BENE: la Sentenza n.440 2-16 dicembre 1993 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 11 laddove esso pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.


Articolo 43

Oltre a quanto è stabilito dall'art.11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:

  1. a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
     
  2. a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
     
  3. a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

Sarà automaticamente negato il porto d'armi a chi abbia riportato condanne di cui all'Art.43 del TULPS solo laddove si sia trattato di pene detentive

Sarà automaticamente negato il porto d'armi a chi abbia riportato condanne di cui all'Art.43 del TULPS solo laddove si sia trattato di pene detentive

Allo stato attuale, sulla base di quanto indicato nella circolare, le condanne non saranno più trattate come automaticamente ostative, ma l'Autorità le soppeserà attentamente, alla luce anche del comportamento tenuto dal richiedente dopo l'avvenuta riabilitazione – che rimane conditio sine qua non! – ai fini della valutazione dell'affidabilità del richiedente.

La circolare sottolinea infatti come l'Autorità...

[...]potrà comunque tenere conto, alla luce degli elementi emersi dall’istruttoria, della preesistente applicazione della misura di prevenzione giudiziaria, al fine di verificare se ricorrono le altre situazioni di cui all’art. 43, secondo comma, Tulps che impediscono la concessione dei titoli in argomento.

Il lato positivo di quest'ennesima circolare sta sicuramente nel fatto che si stabilisce, una volta per tutte, come aver passato una notte in camera di sicurezza per alzato troppo il gomito una volta vent'anni fa non sia da considerarsi automaticamente come condizione ostativa.

Il lato negativo è che le condanne, pur in caso d'intervenuta riabilitazione, continuano a costituire fattore da valutarsi assieme a tanti altri nello stabilire l'affidabilità del richiedente.

Un innegabile chiarimento e miglioramento rispetto al passato, ma che lascia comunque spiragli per futuri dinieghi e conseguenti ricorsi.

In base alla nuova circolare, non tutte le condanne penali avranno automaticamente come conseguenza l'impossibilità di ottenere una licenza di porto d'armi

In base alla nuova circolare, non tutte le condanne penali avranno automaticamente come conseguenza l'impossibilità di ottenere una licenza di porto d'armi